Testo unico
Art. 4
(Art. 1 decreto Luogotenenziale 27 febbraio 1919, n. 239).
In vigore dal 17 apr 1919
È concessa la pensione privilegiata di guerra, con le stesse norme che regolano le pensioni ai militari invalidi ed alle famiglie dei militari morti in guerra, e ove non abbiano diritto ad altre indennità o pensioni:
a) alla vedova ed ai patenti viventi a carico del cittadino italiano, anche delle regioni che saranno annesse, o del suddito coloniale, la cui morte sia dovuta a qualsiasi fatto di guerra, che non sia stata la causa violenta, diretta ed immediata;
b) al cittadino italiano, anche delle regioni che saranno annesse, od al suddito coloniale, la cui invalidità sia dovuta a qualsiasi fatto di guerra, che ne sia stato la causa violenta, diretta ed immediata.
Siffatto diritto alla pensione non può farsi valere qualora la vedova, i parenti, o l'invalido abbiano, al momento della domanda, un reddito imponibile complessivo individuale superiore a lire cinquemila annue. Agli effetti della pensione, chi al momento della domanda abbia un reddito imponibile complessivo individuale inferiore a lire cinquemila annue, ma superiore a tremila, è equiparata al soldato; chi lo abbia inferiore a lire tremila, ma superiore a duemila, è equiparato al caporale; chi lo abbia inferiore a lire duemila è equiparato al sergente.
Non è dovuta alcuna indennità se la morte o l'incapacità si sieno verificate in occasione della prestazione di servizio militare o di altro servizio obbligatorio o volontario tale da esporre la persona al rischio della guerra.
La liquidazione delle pensioni è fatta dal Ministero per l'assistenza militare e le pensioni di guerra.
La pensione può essere, all'atto della liquidazione e su richiesta dell'interessato, trasformata in capitale con le norme che saranno stabilite con decreto del ministro per l'assistenza militare e le pensioni di guerra. Il capitale potrà essere corrisposto in titoli del Debito pubblico.
Storico versioni
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