Testo unico
Art. 3
(Art. 1 decreto Luogotenenziale 27 febbraio 1919, n. 239).
In vigore dal 17 apr 1919
È considerato fatto di guerra, agli effetti del presente testo unico, il fatto, compiuto da forze armate nazionali, alleate o nemiche, coordinato alla preparazione ed alle operazioni della guerra ed anche quello che, pur non essendo coordinato alla preparazione ed alle operazioni belliche, è stato occasionato dalle stesse.
Storico versioni
Questo articolo non ha mai subito modificazioni dalla sua pubblicazione.
Le tue annotazioni
Prourn:nir:stato:decreto.luogotenenziale:1919-03-27;426#art-tu-3