Testo unico

Art. 3

(Art. 1 decreto Luogotenenziale 27 febbraio 1919, n. 239).

In vigore dal 17 apr 1919
È considerato fatto di guerra, agli effetti del presente testo unico, il fatto, compiuto da forze armate nazionali, alleate o nemiche, coordinato alla preparazione ed alle operazioni della guerra ed anche quello che, pur non essendo coordinato alla preparazione ed alle operazioni belliche, è stato occasionato dalle stesse.
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