Testo unico

Art. 5

(Art. 1 decreto Luogotenenziale 27 febbraio 1919, n. 239).

In vigore dal 17 apr 1919
È ammesso un risarcimento per la perdita, la distruzione o il deterioramento avvenuti nel Regno, nelle regioni che vi saranno annesse e nelle colonie, di cose mobili od immobili in quanto sieno conseguenza di un qualsiasi fatto della presente guerra.
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urn:nir:stato:decreto.luogotenenziale:1919-03-27;426#art-tu-5

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