Testo unico
Art. 5
(Art. 1 decreto Luogotenenziale 27 febbraio 1919, n. 239).
In vigore dal 17 apr 1919
È ammesso un risarcimento per la perdita, la distruzione o il deterioramento avvenuti nel Regno, nelle regioni che vi saranno annesse e nelle colonie, di cose mobili od immobili in quanto sieno conseguenza di un qualsiasi fatto della presente guerra.
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