Testo unico

Art. 2

(Art. 7 decreto Luogotenenziale 16 novembre 1918, n. 1250).

In vigore dal 23 nov 1923
( decreto Luogotenenziale 16 novembre 1918, n. 1750). Possono esercitare le facoltà attribuite dal presente testo unico le persone fisiche o morali, che abbiano cittadinanza italiana o sudditanza coloniale. Al risarcimento dei danni sofferti da stranieri si potrà provvedere secondo trattati da conchiudersi fra l'Italia e gli Stati ai quali appartengono i danneggiati. Si considerano stranieri gli enti morali e le società civili e commerciali, che abbiano o avevano, nel momento in è prodotto, in prevalenza interessi o amministrazione stranieri. La Commissione di cui all' giudica, di caso in caso o con riguardo a tutte le circostanze, sull'esistenza di tali condizioni di fatto.

Note all'articolo

  • Il Regio D.L. 21 ottobre 1923, n. 2418, convertito senza modificazioni dalla L. 17 aprile 1925, n. 473, ha disposto (con l'art. 1, comma 1) che "Agli effetti dell'art. 2 del testo unico 27 marzo 1919, numero 426, sui risarcimenti dei danni di guerra e dell'art. 2 del R. decreto-legge 18 aprile 1920, n. 579 e delle disposizioni modificative delle dette leggi i cittadini fiumani di pieno diritto, ai termini del trattato di pace del Trianon, che abbiano tuttora il domicilio nello Stato di Fiume o nel Regno d'Italia, sono equiparati ai cittadini italiani per quanto concerne il risarcimento dei danni di guerra da essi subiti entro i confini del Regno d'Italia".

Le tue annotazioni

Pro

urn:nir:stato:decreto.luogotenenziale:1919-03-27;426#art-tu-2

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