Art. 5
In vigore dal 17 dic 2025
1. Per ottenere il marchio Ecolabel UE a norma del regolamento (CE) n. 66/2010 per il gruppo di prodotti «pitture e vernici decorative e prodotti correlati», il prodotto risponde alla definizione del gruppo di prodotti di cui all’ della presente decisione e soddisfa i criteri e i relativi requisiti di valutazione e verifica stabiliti nell’allegato I della presente decisione.
2. Per ottenere il marchio Ecolabel UE a norma del regolamento (CE) n. 66/2010 per il gruppo di prodotti «pitture ad alte prestazioni e prodotti correlati», il prodotto risponde alla definizione del gruppo di prodotti di cui all’ della presente decisione e soddisfa i criteri e i relativi requisiti di valutazione e verifica stabiliti nell’allegato II della presente decisione.
3. Per ottenere il marchio Ecolabel UE a norma del regolamento (CE) n. 66/2010 per il gruppo di prodotti «pitture spray in aerosol a base acquosa», il prodotto risponde alla definizione del gruppo di prodotti di cui all’ della presente decisione e soddisfa i criteri e i relativi requisiti di valutazione e verifica stabiliti nell’allegato III della presente decisione.
Storico versioni
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