Art. 3
In vigore dal 17 dic 2025
1. Il gruppo di prodotti «pitture spray in aerosol a base acquosa» comprende imballaggi metallici unitari pronti all’uso destinati a essere utilizzati da consumatori e utilizzatori professionali per conferire caratteristiche estetiche o caratteristiche funzionali particolari agli edifici e alle relative finiture, impianti e strutture associate.
Gli imballaggi metallici sono dotati di una valvola e contengono una formulazione di pittura a base acquosa che viene erogata quando la valvola è azionata in maniera controllata per effetto della pressione preaccumulata.
2. Il gruppo di prodotti «pitture spray in aerosol a base acquosa» non comprende:
a)
pitture spray in aerosol con una formulazione a base di solventi organici;
b)
pitture spray in aerosol classificate come aerosol estremamente infiammabili (H222) o aerosol infiammabili (H223) in base alle norme di classificazione delle miscele di cui al regolamento (CE) n. 1272/2008 del Parlamento europeo e del Consiglio (7);
c)
pitture spray in aerosol commercializzate come aventi effetti antimicrobici, antibatterici, antivirali, disinfettanti o altri effetti biocidi primari a beneficio della salute umana, o connessi a norme igieniche nell’industria alimentare o delle bevande, nei servizi sanitari o in qualsiasi altro settore, oltre alla preservazione in scatola e alla preservazione della pellicola secca (ossia oltre ai tipi di biocidi 6 e 7 quali definiti nell’allegato V del regolamento (UE) n. 528/2012);
d)
pitture spray in aerosol a base acquosa indicate come sostituti delle pitture convenzionali in applicazioni su larga scala, per le superfici tanto di pareti quanto di soffitti;
e)
pitture spray in aerosol a base acquosa utilizzate per la segnaletica orizzontale.
Storico versioni
Questo articolo non ha mai subito modificazioni dalla sua pubblicazione.
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