Art. 2

In vigore dal 17 dic 2025
1.   Il gruppo di prodotti «pitture ad alte prestazioni e prodotti correlati» comprende determinate pitture ad alte prestazioni monocomponenti e multicomponenti la cui finalità primaria consiste nel conferire caratteristiche funzionali particolari agli edifici e alle relative finiture, impianti e strutture associate, e che rientrano nelle sottocategorie di cui all’allegato I, punto 1.1, lettere i) e j), della direttiva 2004/42/CE. Il gruppo di prodotti comprende rivestimenti per pavimenti, rivestimenti anticorrosione, rivestimenti impermeabilizzanti, pitture per radiatori ed eventuali primer associati destinati all’uso da parte di consumatori e utilizzatori professionali negli edifici e nelle relative finiture, impianti o strutture associate. 2.   Il gruppo di prodotti «pitture ad alte prestazioni e prodotti correlati» non comprende: a) rivestimenti antivegetativi; b) preservanti del legno; c) qualsiasi altro sistema di rivestimento commercializzato come avente effetti antimicrobici, antibatterici, antivirali, disinfettanti o altri effetti biocidi primari a beneficio della salute umana, o connessi a norme igieniche nell’industria alimentare o delle bevande, nei servizi sanitari o in qualsiasi altro settore, oltre alla preservazione in scatola e alla preservazione della pellicola secca (ossia oltre ai tipi di biocidi 6 e 7 quali definiti nell’allegato V del regolamento (UE) n. 528/2012); d) rivestimenti e loro sistemi concepiti per essere utilizzati nei processi industriali, quali i rivestimenti in polvere applicati come polveri sui supporti e i sistemi di rivestimento sottoposti a indurimento tramite radiazioni UV; e) rivestimenti principalmente destinati ai veicoli; f) oli e cere per legno; g) filler, intonaci, malte, sigillanti e adesivi; h) pitture a base di cemento; i) rivestimenti progettati per conferire un effetto ritardante di fiamma; j) rivestimenti progettati per conferire resistenza ai graffiti; k) pitture per la segnaletica stradale orizzontale.
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