Art. 2
In vigore dal 17 dic 2025
1. Il gruppo di prodotti «pitture ad alte prestazioni e prodotti correlati» comprende determinate pitture ad alte prestazioni monocomponenti e multicomponenti la cui finalità primaria consiste nel conferire caratteristiche funzionali particolari agli edifici e alle relative finiture, impianti e strutture associate, e che rientrano nelle sottocategorie di cui all’allegato I, punto 1.1, lettere i) e j), della direttiva 2004/42/CE.
Il gruppo di prodotti comprende rivestimenti per pavimenti, rivestimenti anticorrosione, rivestimenti impermeabilizzanti, pitture per radiatori ed eventuali primer associati destinati all’uso da parte di consumatori e utilizzatori professionali negli edifici e nelle relative finiture, impianti o strutture associate.
2. Il gruppo di prodotti «pitture ad alte prestazioni e prodotti correlati» non comprende:
a)
rivestimenti antivegetativi;
b)
preservanti del legno;
c)
qualsiasi altro sistema di rivestimento commercializzato come avente effetti antimicrobici, antibatterici, antivirali, disinfettanti o altri effetti biocidi primari a beneficio della salute umana, o connessi a norme igieniche nell’industria alimentare o delle bevande, nei servizi sanitari o in qualsiasi altro settore, oltre alla preservazione in scatola e alla preservazione della pellicola secca (ossia oltre ai tipi di biocidi 6 e 7 quali definiti nell’allegato V del regolamento (UE) n. 528/2012);
d)
rivestimenti e loro sistemi concepiti per essere utilizzati nei processi industriali, quali i rivestimenti in polvere applicati come polveri sui supporti e i sistemi di rivestimento sottoposti a indurimento tramite radiazioni UV;
e)
rivestimenti principalmente destinati ai veicoli;
f)
oli e cere per legno;
g)
filler, intonaci, malte, sigillanti e adesivi;
h)
pitture a base di cemento;
i)
rivestimenti progettati per conferire un effetto ritardante di fiamma;
j)
rivestimenti progettati per conferire resistenza ai graffiti;
k)
pitture per la segnaletica stradale orizzontale.
Storico versioni
Questo articolo non ha mai subito modificazioni dalla sua pubblicazione.
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