Art. 4
In vigore dal 17 dic 2025
Ai fini della presente decisione si applicano le definizioni seguenti:
1)
«pitture spray in aerosol»: generatori di aerosol che sono recipienti non ricaricabili in metallo contenenti un gas compresso, liquefatto o disciolto sotto pressione, con una formulazione di pittura, e muniti di un dispositivo di dispersione che permette di espellere il contenuto sotto forma di particelle solide o liquide in sospensione in un gas, sotto forma di pasta o allo stato liquido;
2)
«alchilfenoli e alchilfenoli etossilati»: composti organici ottenuti mediante alchilazione dei fenoli ed etossilazione degli alchilfenoli, compresi tutti i composti che figurano nell’allegato XIV, voce 43, o nell’allegato XVII, voce 46, del regolamento (CE) n. 1907/2006 del Parlamento europeo e del Consiglio (8);
3)
«antialghe»: prodotto di rivestimento che previene o riduce il deterioramento della pellicola di rivestimento dovuto alla crescita algale;
4)
«rivestimenti antivegetativi»: materiali di rivestimento applicati alle sezioni subacquee dello scafo di una nave o ad altre strutture subacquee per inibire la proliferazione di organismi;
5)
«antimicotico»: prodotto di rivestimento che previene o riduce lo sviluppo di muffe o il deterioramento della pellicola di rivestimento a causa della crescita di funghi;
6)
«antimicrobico» o «antibatterico»: proprietà di un prodotto di rivestimento capace di inibire o prevenire la crescita e la proliferazione di microrganismi o batteri sulla sua superficie in condizioni favorevoli alla colonizzazione microbica, compresi i tipi di prodotti preservanti e disinfettanti quali definiti nell’allegato V del regolamento (UE) n. 528/2012;
7)
«rivestimenti anticorrosione»: prodotti di rivestimento progettati per prevenire la corrosione nei supporti metallici in presenza di ossigeno e umidità mediante l’applicazione di un rivestimento protettivo;
8)
«primer fissanti»: rivestimenti quali definiti all’allegato I, punto 1.1, lettera h), della direttiva 2004/42/CE;
9)
«pitture a base di cemento»: pitture in polvere la cui formulazione contiene quantità significative di cemento Portland o di altro cemento e che devono essere miscelate accuratamente con acqua prima dell’applicazione;
10)
«pitture per pareti esterne di supporto minerale»: rivestimenti quali definiti all’allegato I, punto 1.1, lettera c), della direttiva 2004/42/CE;
11)
«agenti di reticolazione»: sostanze che facilitano la creazione di legami covalenti o non covalenti (supramolecolari) tra catene polimeriche separate o tra parti non adiacenti della stessa catena polimerica e modificano in tal modo le proprietà del rivestimento (ad esempio essicazione, resistenza meccanica, resistenza chimica, adesione);
12)
«pitture ultraopache»: pitture la cui riflettanza a un angolo di incidenza di 85° è inferiore a 5;
13)
«finalità estetica»: trattamento il cui obiettivo principale è modificare o ripristinare l’aspetto del supporto;
14)
«preservanti di pellicola secca»: biocidi ai sensi dell’, punto 1, lettera a), del regolamento (UE) n. 528/2012, rientranti nel tipo di prodotto 7 di cui all’allegato V del medesimo regolamento, cioè usati per preservare pellicole o rivestimenti mediante il controllo del deterioramento microbico o della crescita algale, al fine di conservare le proprietà originarie della superficie di materiali e oggetti;
15)
«pitture elastomeriche»: pitture progettate per conferire una finitura decorativa e protettiva di alta qualità alle superfici in muratura mediante la resistenza alla screpolatura (crack-bridging) e la sigillatura delle crepe nel supporto e che, grazie alle proprietà elastiche e all’applicazione di pellicole più spesse, si possono allargare e restringere per accompagnare i movimenti dell’edificio dettati da variazioni termiche, migliorando in tal modo la durabilità del materiale in muratura sottostante;
16)
«famiglia di prodotti»: gruppo di prodotti di pittura o rivestimento fabbricati dal medesimo fabbricante, aventi la stessa formulazione di base e appartenenti alla stessa sottocategoria di prodotti, che differiscono esclusivamente per colore e/o formato di imballaggio;
17)
«filler»: materiale di rivestimento contenente una proporzione elevata di riempitivo, destinato principalmente a correggere le irregolarità dei supporti da pitturare e a migliorare l’aspetto delle superfici;
18)
«microparticelle di polimeri sintetici filmogeni»: microparticelle di polimeri sintetici, aggiunte alla formulazione di pitture o vernici o ai loro ingredienti, le cui proprietà fisiche sono modificate in modo permanente durante l’applicazione e l’indurimento della formulazione della pittura o vernice al fine di formare una pellicola;
19)
«prodotti finali»: pitture e vernici decorative e prodotti correlati, pitture ad alte prestazioni e prodotti correlati e pitture spray in aerosol a base acquosa che hanno ottenuto l’Ecolabel UE, nella forma in cui sono vendute ai clienti;
20)
«rivestimenti per pavimenti e pitture per pavimenti»: rivestimenti e pitture specificamente formulati per essere applicati su pavimenti, al fine di proteggere o colorare il substrato della pavimentazione;
21)
«pitture brillanti»: pitture la cui riflettanza ad un angolo di incidenza di 60° è pari o superiore a 60;
22)
«impurezze»: costituenti non intenzionali (residui, inquinanti, contaminanti, sottoprodotti ecc.) che rimangono nel prodotto munito del marchio Ecolabel UE in concentrazioni inferiori a 100 ppm (0,0100 % p/p, 100 mg/kg) o che rimangono nell’ingrediente fornito o nella materia prima fornita in concentrazioni inferiori a 1 000 ppm (0,100 % p/p, 1 000 mg/kg). I costituenti non intenzionali presenti in quantità superiori a tali limiti nel prodotto munito del marchio Ecolabel UE o nell’ingrediente fornito o nella materia prima fornita sono invece considerati sostanze usate;
23)
«preservanti per prodotti in scatola»: biocidi ai sensi dell’, punto 1, lettera a), del regolamento (UE) n. 528/2012 rientranti nel tipo di prodotto 6 di cui all’allegato V del medesimo regolamento, in particolare usati per preservare i prodotti fabbricati durante lo stoccaggio mediante il controllo del deterioramento microbico al fine di garantirne la conservabilità e usati per preservare le tinte che saranno erogate da macchinari;
24)
«sostanze usate»: costituenti (sotto forma di sostanze pure o parti di una miscela, indipendentemente dalla quantità) che sono intenzionalmente aggiunti al prodotto finale o ai suoi ingredienti al fine di ottenere o influenzare determinate proprietà del prodotto finale o dei suoi ingredienti; sono considerate sostanze usate anche le sostanze notoriamente rilasciate dalle sostanze usate una volta aggiunte (ad esempio la formaldeide rilasciata dai preservanti e l’arilammina rilasciata da coloranti azoici e pigmenti azoici); i costituenti non intenzionali presenti nel prodotto finale o nei suoi ingredienti in concentrazioni superiori a quelle consentite per le impurezze sono considerati sostanze usate;
25)
«pitture per finiture e rivestimenti edilizi da interni/esterni per legno, metallo o plastica»: rivestimenti quali definiti all’allegato I, punto 1.1, lettera d), della direttiva 2004/42/CE;
26)
«vernici e impregnanti per legno per finiture interne/esterne»: rivestimenti quali definiti all’allegato I, punto 1.1, lettera e), della direttiva 2004/42/CE;
27)
«pitture o vernici decorative idrosolubili»: pitture o vernici fornite sotto forma di polvere che non impiegano leganti cementizi e che è sufficiente miscelare con acqua prima di poterle usare come prodotto di una qualsiasi delle sottocategorie di cui all’allegato I, punto 1.1, lettere da a) a h), della direttiva 2004/42/CE;
28)
«lasure» (impregnanti per legno): materiali di rivestimento contenenti piccole quantità di un pigmento e/o riempitivo adeguato che formano sul supporto una pellicola trasparente o semitrasparente con funzione decorativa o protettiva;
29)
«rivestimento di colore chiaro»: rivestimento con valori tristimolo Y e Y10 superiori a 25, misurati con uno spettrofotometro su supporto nero e bianco;
30)
«rivestimento per muratura»: rivestimento che crea una pellicola decorativa e protettiva ed è destinato all’uso su cemento, murature in mattoni idonee alla verniciatura, blocchi, prima mano di intonaco, lastre in silicato di calcio o cemento rinforzato con fibre;
31)
«rivestimenti opachi o brillanti da interni per pareti e soffitti»: rivestimenti concepiti per essere applicati su pareti e soffitti interni, che conferiscono una finitura ultraopaca, opaca, semi-opaca, satinata, semi-brillante o brillante;
32)
«pitture opache»: pitture la cui riflettanza ad un angolo di incidenza di 85° è inferiore a 10 e pari o superiore a 5;
33)
«pitture di media brillantezza» (dette anche semi-brillanti, satinate, semi-opache): pitture la cui riflettanza ad un angolo di incidenza di 60° o di 85° è inferiore a 60 e pari o superiore a 10;
34)
«impregnanti non filmogeni per legno»: impregnanti non filmogeni per legno quali definiti all’allegato I, punto 1.1, lettera f), della direttiva 2004/42/CE;
35)
«miscela»: miscela quale definita all’, punto 2), del regolamento (CE) n. 1907/2006;
36)
«pitture multicomponenti ad alte prestazioni»: rivestimenti destinati agli stessi usi di quelli monocomponenti, ma con l’aggiunta di un secondo componente (ad esempio ammine terziarie) prima dell’applicazione;
37)
«agente neutralizzante»: sostanza chimica o materiale aggiunto alle formulazioni di rivestimenti che agisce come base di Brønsted, acido di Brønsted, base di Lewis o acido di Lewis al fine di stabilizzare il pH della formulazione e prevenire reazioni indesiderate o degradazioni durante la produzione, lo stoccaggio e l’applicazione che potrebbero incidere negativamente sulle proprietà del prodotto di rivestimento e sulla pellicola secca risultante;
38)
«pitture monocomponenti ad alte prestazioni»: rivestimenti quali definiti all’allegato I, punto 1.1, lettera i), della direttiva 2004/42/CE;
39)
«coprente»: pellicola con un grado di contrasto pari o superiore a 98 % a uno spessore della pellicola umida di 120 μm;
40)
«composti organostannici»: qualsiasi composto organometallico con almeno un legame covalente Sn-C;
41)
«pittura»: materiale di rivestimento pigmentato, liquido, in pasta o in polvere, che, applicato sul supporto, forma una pellicola coprente avente funzione protettiva, decorativa o caratteristiche tecniche specifiche e che dopo l’applicazione si secca e forma un rivestimento solido, aderente e protettivo;
42)
«PFAS»: sostanze che contengono almeno un atomo di carbonio metilico (CF3-) o metilenico (-CF2-) completamente fluorurato (senza alcun H/Cl/Br/I legato a esso). Una sostanza che contenga soltanto gli elementi strutturali seguenti è esclusa dall’ambito di applicazione della restrizione proposta: CF3-X o X-CF2-X’, dove X = -OR o -NRR’ e X’ = gruppo metile (-CH3), gruppo metilene (-CH2-), gruppo aromatico, gruppo carbonile [-C(O)-], -OR", -SR" o -NR"R"’, e dove R/R’/R"/R"’ è un atomo di idrogeno (-H), gruppo metile (-CH3), gruppo metilene (-CH2-), gruppo aromatico o gruppo carbonile [-C(O)-];
43)
«ftalati»: esteri dell’acido ftalico/acido ortoftalico/acido 1,2-benzenedicarbossilico;
44)
«intonaci»: materiali premiscelati concepiti per intonacare pareti e soffitti interni o esterni, compresi gli intonaci a gesso, gli intonaci pastosi privi di solventi, le malte per muratura e le pitture testurizzanti per pareti concepite per essere utilizzate in interni come intonaci da interni con uno spessore superiore a 400 μm e/o una copertura minima inferiore a 2 m2/l;
45)
«rivestimento in polvere»: rivestimento protettivo o decorativo, costituito mediante applicazione di un rivestimento in polvere su un supporto e fusione per creare una pellicola continua;
46)
«primer»: rivestimenti quali definiti all’allegato I, punto 1.1, lettera g), della direttiva 2004/42/CE;
47)
«pitture per la segnaletica orizzontale»: pitture che costituiscono parte dei dispositivi di segnaletica orizzontale e richiedono un componente funzionale per garantire la sicurezza stradale;
48)
«sottocategoria di prodotti»: finalità d’uso specifica per la quale è stato formulato un prodotto di rivestimento, in linea con le sottocategorie definite nell’allegato I, punto 1.1, della direttiva 2004/42/CE. Nell’interesse della chiarezza, le pitture spray in aerosol sono sempre considerate una sottocategoria distinta dalle pitture convenzionali, anche se hanno la medesima finalità d’uso;
49)
«sostanza»: sostanza quale definita all’, punto 1), del regolamento (CE) n. 1907/2006;
50)
«trasparente» e «semitrasparente»: pellicola con un rapporto di contrasto inferiore al 98 % a uno spessore della pellicola umida di 120 μm;
51)
«sistema di colorazione»: metodo di preparazione di pitture colorate ottenute mescolando tinte coloranti a una base tintometrica;
52)
«TiO2 in nanoforma»: una forma di TiO2 che risponde ai requisiti della nanoforma conformemente al regolamento (CE) n. 1907/2006, indipendentemente dal fatto che sia soggetta o meno all’obbligo di registrazione a norma di tale regolamento;
53)
«finiture e rivestimenti edilizi»: elementi edilizi aventi scopi funzionali ed estetici. Le finiture sono materiali applicati lungo bordi e aperture, quali porte e finestre, per nascondere le giunture, proteggere le superfici e migliorare l’aspetto. Il rivestimento edilizio consiste nell’applicazione di un materiale sopra a un altro al fine di proteggere il materiale sottostante, migliorare l’isolamento dell’involucro dell’edificio e/o renderlo più gradevole alla vista;
54)
«valori tristimolo»: la quantità di stimoli cromatici di riferimento, in un dato sistema tricromatico, necessaria per riprodurre il colore dello stimolo considerato. Nei sistemi colorimetrici standard CIE (ad esempio CIE 1931 e CIE 1964) i valori tristimolo sono rappresentati, ad esempio, da R, G e B; X, Y e Z; R10, G10 e B10 o X10, Y10 e Z10;
55)
«sottofondo»: strato preparatorio applicato prima dello strato finale di pittura o vernice, concepito per migliorare l’adesione, livellare la superficie, sigillare le porosità, migliorare la percezione dei colori per le tonalità più scure e/o fornire una protezione supplementare al supporto;
56)
«sistema di pittura induribile agli UV»: processo di indurimento di materiali di rivestimento mediante l’esposizione a radiazioni ultraviolette artificiali;
57)
«vernice»: materiale di rivestimento incolore che, applicato sul supporto, forma una pellicola solida trasparente avente funzione protettiva, decorativa o caratteristiche tecniche specifiche e che dopo l’applicazione si secca e forma un rivestimento solido, aderente e protettivo;
58)
«rivestimenti impermeabilizzanti»: prodotti e sistemi di rivestimento (compresi eventuali primer e sottofondi) applicati in forma liquida per sigillare le superfici di tetti (compresi i tetti verdi), le superfici interne o esterne di un edificio e gli elementi edilizi a contatto con il suolo;
59)
«cere»: gruppo di composti organici che sono generalmente solidi a temperatura ambiente e diventano malleabili o liquidi se riscaldati;
60)
«oli per legno»: oli usati per la cura e la protezione del legno (ad esempio con effetto lucidante idrorepellente) senza alcuna azione detergente;
61)
«preservanti del legno»: biocidi ai sensi dell’, punto 1), lettera a), del regolamento (UE) n. 528/2012, rientranti nel tipo di prodotto 8 di cui all’allegato V del medesimo regolamento, cioè usati per preservare il legno, sin da quando è tagliato e lavorato, o i prodotti in legno mediante il controllo degli organismi che distruggono o alterano l’aspetto del legno, compresi gli insetti.
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