Art. 4

In vigore dal 17 dic 2025
Ai fini della presente decisione si applicano le definizioni seguenti: 1) «pitture spray in aerosol»: generatori di aerosol che sono recipienti non ricaricabili in metallo contenenti un gas compresso, liquefatto o disciolto sotto pressione, con una formulazione di pittura, e muniti di un dispositivo di dispersione che permette di espellere il contenuto sotto forma di particelle solide o liquide in sospensione in un gas, sotto forma di pasta o allo stato liquido; 2) «alchilfenoli e alchilfenoli etossilati»: composti organici ottenuti mediante alchilazione dei fenoli ed etossilazione degli alchilfenoli, compresi tutti i composti che figurano nell’allegato XIV, voce 43, o nell’allegato XVII, voce 46, del regolamento (CE) n. 1907/2006 del Parlamento europeo e del Consiglio (8); 3) «antialghe»: prodotto di rivestimento che previene o riduce il deterioramento della pellicola di rivestimento dovuto alla crescita algale; 4) «rivestimenti antivegetativi»: materiali di rivestimento applicati alle sezioni subacquee dello scafo di una nave o ad altre strutture subacquee per inibire la proliferazione di organismi; 5) «antimicotico»: prodotto di rivestimento che previene o riduce lo sviluppo di muffe o il deterioramento della pellicola di rivestimento a causa della crescita di funghi; 6) «antimicrobico» o «antibatterico»: proprietà di un prodotto di rivestimento capace di inibire o prevenire la crescita e la proliferazione di microrganismi o batteri sulla sua superficie in condizioni favorevoli alla colonizzazione microbica, compresi i tipi di prodotti preservanti e disinfettanti quali definiti nell’allegato V del regolamento (UE) n. 528/2012; 7) «rivestimenti anticorrosione»: prodotti di rivestimento progettati per prevenire la corrosione nei supporti metallici in presenza di ossigeno e umidità mediante l’applicazione di un rivestimento protettivo; 8) «primer fissanti»: rivestimenti quali definiti all’allegato I, punto 1.1, lettera h), della direttiva 2004/42/CE; 9) «pitture a base di cemento»: pitture in polvere la cui formulazione contiene quantità significative di cemento Portland o di altro cemento e che devono essere miscelate accuratamente con acqua prima dell’applicazione; 10) «pitture per pareti esterne di supporto minerale»: rivestimenti quali definiti all’allegato I, punto 1.1, lettera c), della direttiva 2004/42/CE; 11) «agenti di reticolazione»: sostanze che facilitano la creazione di legami covalenti o non covalenti (supramolecolari) tra catene polimeriche separate o tra parti non adiacenti della stessa catena polimerica e modificano in tal modo le proprietà del rivestimento (ad esempio essicazione, resistenza meccanica, resistenza chimica, adesione); 12) «pitture ultraopache»: pitture la cui riflettanza a un angolo di incidenza di 85° è inferiore a 5; 13) «finalità estetica»: trattamento il cui obiettivo principale è modificare o ripristinare l’aspetto del supporto; 14) «preservanti di pellicola secca»: biocidi ai sensi dell’, punto 1, lettera a), del regolamento (UE) n. 528/2012, rientranti nel tipo di prodotto 7 di cui all’allegato V del medesimo regolamento, cioè usati per preservare pellicole o rivestimenti mediante il controllo del deterioramento microbico o della crescita algale, al fine di conservare le proprietà originarie della superficie di materiali e oggetti; 15) «pitture elastomeriche»: pitture progettate per conferire una finitura decorativa e protettiva di alta qualità alle superfici in muratura mediante la resistenza alla screpolatura (crack-bridging) e la sigillatura delle crepe nel supporto e che, grazie alle proprietà elastiche e all’applicazione di pellicole più spesse, si possono allargare e restringere per accompagnare i movimenti dell’edificio dettati da variazioni termiche, migliorando in tal modo la durabilità del materiale in muratura sottostante; 16) «famiglia di prodotti»: gruppo di prodotti di pittura o rivestimento fabbricati dal medesimo fabbricante, aventi la stessa formulazione di base e appartenenti alla stessa sottocategoria di prodotti, che differiscono esclusivamente per colore e/o formato di imballaggio; 17) «filler»: materiale di rivestimento contenente una proporzione elevata di riempitivo, destinato principalmente a correggere le irregolarità dei supporti da pitturare e a migliorare l’aspetto delle superfici; 18) «microparticelle di polimeri sintetici filmogeni»: microparticelle di polimeri sintetici, aggiunte alla formulazione di pitture o vernici o ai loro ingredienti, le cui proprietà fisiche sono modificate in modo permanente durante l’applicazione e l’indurimento della formulazione della pittura o vernice al fine di formare una pellicola; 19) «prodotti finali»: pitture e vernici decorative e prodotti correlati, pitture ad alte prestazioni e prodotti correlati e pitture spray in aerosol a base acquosa che hanno ottenuto l’Ecolabel UE, nella forma in cui sono vendute ai clienti; 20) «rivestimenti per pavimenti e pitture per pavimenti»: rivestimenti e pitture specificamente formulati per essere applicati su pavimenti, al fine di proteggere o colorare il substrato della pavimentazione; 21) «pitture brillanti»: pitture la cui riflettanza ad un angolo di incidenza di 60° è pari o superiore a 60; 22) «impurezze»: costituenti non intenzionali (residui, inquinanti, contaminanti, sottoprodotti ecc.) che rimangono nel prodotto munito del marchio Ecolabel UE in concentrazioni inferiori a 100 ppm (0,0100 % p/p, 100 mg/kg) o che rimangono nell’ingrediente fornito o nella materia prima fornita in concentrazioni inferiori a 1 000 ppm (0,100 % p/p, 1 000 mg/kg). I costituenti non intenzionali presenti in quantità superiori a tali limiti nel prodotto munito del marchio Ecolabel UE o nell’ingrediente fornito o nella materia prima fornita sono invece considerati sostanze usate; 23) «preservanti per prodotti in scatola»: biocidi ai sensi dell’, punto 1, lettera a), del regolamento (UE) n. 528/2012 rientranti nel tipo di prodotto 6 di cui all’allegato V del medesimo regolamento, in particolare usati per preservare i prodotti fabbricati durante lo stoccaggio mediante il controllo del deterioramento microbico al fine di garantirne la conservabilità e usati per preservare le tinte che saranno erogate da macchinari; 24) «sostanze usate»: costituenti (sotto forma di sostanze pure o parti di una miscela, indipendentemente dalla quantità) che sono intenzionalmente aggiunti al prodotto finale o ai suoi ingredienti al fine di ottenere o influenzare determinate proprietà del prodotto finale o dei suoi ingredienti; sono considerate sostanze usate anche le sostanze notoriamente rilasciate dalle sostanze usate una volta aggiunte (ad esempio la formaldeide rilasciata dai preservanti e l’arilammina rilasciata da coloranti azoici e pigmenti azoici); i costituenti non intenzionali presenti nel prodotto finale o nei suoi ingredienti in concentrazioni superiori a quelle consentite per le impurezze sono considerati sostanze usate; 25) «pitture per finiture e rivestimenti edilizi da interni/esterni per legno, metallo o plastica»: rivestimenti quali definiti all’allegato I, punto 1.1, lettera d), della direttiva 2004/42/CE; 26) «vernici e impregnanti per legno per finiture interne/esterne»: rivestimenti quali definiti all’allegato I, punto 1.1, lettera e), della direttiva 2004/42/CE; 27) «pitture o vernici decorative idrosolubili»: pitture o vernici fornite sotto forma di polvere che non impiegano leganti cementizi e che è sufficiente miscelare con acqua prima di poterle usare come prodotto di una qualsiasi delle sottocategorie di cui all’allegato I, punto 1.1, lettere da a) a h), della direttiva 2004/42/CE; 28) «lasure» (impregnanti per legno): materiali di rivestimento contenenti piccole quantità di un pigmento e/o riempitivo adeguato che formano sul supporto una pellicola trasparente o semitrasparente con funzione decorativa o protettiva; 29) «rivestimento di colore chiaro»: rivestimento con valori tristimolo Y e Y10 superiori a 25, misurati con uno spettrofotometro su supporto nero e bianco; 30) «rivestimento per muratura»: rivestimento che crea una pellicola decorativa e protettiva ed è destinato all’uso su cemento, murature in mattoni idonee alla verniciatura, blocchi, prima mano di intonaco, lastre in silicato di calcio o cemento rinforzato con fibre; 31) «rivestimenti opachi o brillanti da interni per pareti e soffitti»: rivestimenti concepiti per essere applicati su pareti e soffitti interni, che conferiscono una finitura ultraopaca, opaca, semi-opaca, satinata, semi-brillante o brillante; 32) «pitture opache»: pitture la cui riflettanza ad un angolo di incidenza di 85° è inferiore a 10 e pari o superiore a 5; 33) «pitture di media brillantezza» (dette anche semi-brillanti, satinate, semi-opache): pitture la cui riflettanza ad un angolo di incidenza di 60° o di 85° è inferiore a 60 e pari o superiore a 10; 34) «impregnanti non filmogeni per legno»: impregnanti non filmogeni per legno quali definiti all’allegato I, punto 1.1, lettera f), della direttiva 2004/42/CE; 35) «miscela»: miscela quale definita all’, punto 2), del regolamento (CE) n. 1907/2006; 36) «pitture multicomponenti ad alte prestazioni»: rivestimenti destinati agli stessi usi di quelli monocomponenti, ma con l’aggiunta di un secondo componente (ad esempio ammine terziarie) prima dell’applicazione; 37) «agente neutralizzante»: sostanza chimica o materiale aggiunto alle formulazioni di rivestimenti che agisce come base di Brønsted, acido di Brønsted, base di Lewis o acido di Lewis al fine di stabilizzare il pH della formulazione e prevenire reazioni indesiderate o degradazioni durante la produzione, lo stoccaggio e l’applicazione che potrebbero incidere negativamente sulle proprietà del prodotto di rivestimento e sulla pellicola secca risultante; 38) «pitture monocomponenti ad alte prestazioni»: rivestimenti quali definiti all’allegato I, punto 1.1, lettera i), della direttiva 2004/42/CE; 39) «coprente»: pellicola con un grado di contrasto pari o superiore a 98 % a uno spessore della pellicola umida di 120 μm; 40) «composti organostannici»: qualsiasi composto organometallico con almeno un legame covalente Sn-C; 41) «pittura»: materiale di rivestimento pigmentato, liquido, in pasta o in polvere, che, applicato sul supporto, forma una pellicola coprente avente funzione protettiva, decorativa o caratteristiche tecniche specifiche e che dopo l’applicazione si secca e forma un rivestimento solido, aderente e protettivo; 42) «PFAS»: sostanze che contengono almeno un atomo di carbonio metilico (CF3-) o metilenico (-CF2-) completamente fluorurato (senza alcun H/Cl/Br/I legato a esso). Una sostanza che contenga soltanto gli elementi strutturali seguenti è esclusa dall’ambito di applicazione della restrizione proposta: CF3-X o X-CF2-X’, dove X = -OR o -NRR’ e X’ = gruppo metile (-CH3), gruppo metilene (-CH2-), gruppo aromatico, gruppo carbonile [-C(O)-], -OR", -SR" o -NR"R"’, e dove R/R’/R"/R"’ è un atomo di idrogeno (-H), gruppo metile (-CH3), gruppo metilene (-CH2-), gruppo aromatico o gruppo carbonile [-C(O)-]; 43) «ftalati»: esteri dell’acido ftalico/acido ortoftalico/acido 1,2-benzenedicarbossilico; 44) «intonaci»: materiali premiscelati concepiti per intonacare pareti e soffitti interni o esterni, compresi gli intonaci a gesso, gli intonaci pastosi privi di solventi, le malte per muratura e le pitture testurizzanti per pareti concepite per essere utilizzate in interni come intonaci da interni con uno spessore superiore a 400 μm e/o una copertura minima inferiore a 2 m2/l; 45) «rivestimento in polvere»: rivestimento protettivo o decorativo, costituito mediante applicazione di un rivestimento in polvere su un supporto e fusione per creare una pellicola continua; 46) «primer»: rivestimenti quali definiti all’allegato I, punto 1.1, lettera g), della direttiva 2004/42/CE; 47) «pitture per la segnaletica orizzontale»: pitture che costituiscono parte dei dispositivi di segnaletica orizzontale e richiedono un componente funzionale per garantire la sicurezza stradale; 48) «sottocategoria di prodotti»: finalità d’uso specifica per la quale è stato formulato un prodotto di rivestimento, in linea con le sottocategorie definite nell’allegato I, punto 1.1, della direttiva 2004/42/CE. Nell’interesse della chiarezza, le pitture spray in aerosol sono sempre considerate una sottocategoria distinta dalle pitture convenzionali, anche se hanno la medesima finalità d’uso; 49) «sostanza»: sostanza quale definita all’, punto 1), del regolamento (CE) n. 1907/2006; 50) «trasparente» e «semitrasparente»: pellicola con un rapporto di contrasto inferiore al 98 % a uno spessore della pellicola umida di 120 μm; 51) «sistema di colorazione»: metodo di preparazione di pitture colorate ottenute mescolando tinte coloranti a una base tintometrica; 52) «TiO2 in nanoforma»: una forma di TiO2 che risponde ai requisiti della nanoforma conformemente al regolamento (CE) n. 1907/2006, indipendentemente dal fatto che sia soggetta o meno all’obbligo di registrazione a norma di tale regolamento; 53) «finiture e rivestimenti edilizi»: elementi edilizi aventi scopi funzionali ed estetici. Le finiture sono materiali applicati lungo bordi e aperture, quali porte e finestre, per nascondere le giunture, proteggere le superfici e migliorare l’aspetto. Il rivestimento edilizio consiste nell’applicazione di un materiale sopra a un altro al fine di proteggere il materiale sottostante, migliorare l’isolamento dell’involucro dell’edificio e/o renderlo più gradevole alla vista; 54) «valori tristimolo»: la quantità di stimoli cromatici di riferimento, in un dato sistema tricromatico, necessaria per riprodurre il colore dello stimolo considerato. Nei sistemi colorimetrici standard CIE (ad esempio CIE 1931 e CIE 1964) i valori tristimolo sono rappresentati, ad esempio, da R, G e B; X, Y e Z; R10, G10 e B10 o X10, Y10 e Z10; 55) «sottofondo»: strato preparatorio applicato prima dello strato finale di pittura o vernice, concepito per migliorare l’adesione, livellare la superficie, sigillare le porosità, migliorare la percezione dei colori per le tonalità più scure e/o fornire una protezione supplementare al supporto; 56) «sistema di pittura induribile agli UV»: processo di indurimento di materiali di rivestimento mediante l’esposizione a radiazioni ultraviolette artificiali; 57) «vernice»: materiale di rivestimento incolore che, applicato sul supporto, forma una pellicola solida trasparente avente funzione protettiva, decorativa o caratteristiche tecniche specifiche e che dopo l’applicazione si secca e forma un rivestimento solido, aderente e protettivo; 58) «rivestimenti impermeabilizzanti»: prodotti e sistemi di rivestimento (compresi eventuali primer e sottofondi) applicati in forma liquida per sigillare le superfici di tetti (compresi i tetti verdi), le superfici interne o esterne di un edificio e gli elementi edilizi a contatto con il suolo; 59) «cere»: gruppo di composti organici che sono generalmente solidi a temperatura ambiente e diventano malleabili o liquidi se riscaldati; 60) «oli per legno»: oli usati per la cura e la protezione del legno (ad esempio con effetto lucidante idrorepellente) senza alcuna azione detergente; 61) «preservanti del legno»: biocidi ai sensi dell’, punto 1), lettera a), del regolamento (UE) n. 528/2012, rientranti nel tipo di prodotto 8 di cui all’allegato V del medesimo regolamento, cioè usati per preservare il legno, sin da quando è tagliato e lavorato, o i prodotti in legno mediante il controllo degli organismi che distruggono o alterano l’aspetto del legno, compresi gli insetti.
Storico versioni

Questo articolo non ha mai subito modificazioni dalla sua pubblicazione.

Le tue annotazioni

Pro

eli:dec:2025:2607:oj#art-4

Torna alla scheda dell'atto
Home
Cerca
Mie
Shop
Profilo