Art. 1

In vigore dal 17 dic 2025
1.   Il gruppo di prodotti «pitture e vernici decorative e prodotti correlati» comprende pitture, vernici, impregnanti per legno e primer per interni ed esterni la cui finalità primaria consiste nel conferire caratteristiche estetiche agli edifici e alle relative finiture, impianti e strutture associate, e che rientrano nelle sottocategorie di cui all’allegato I, punto 1.1, lettere da a) a h), della direttiva 2004/42/CE del Parlamento europeo e del Consiglio (5). Le pitture decorative comprendono basi tintometriche e vari colori ottenuti mediante tintometro, predefiniti dal fabbricante o realizzati su richiesta personalizzata dei consumatori (professionisti o non professionisti) agli operatori di sistemi di colorazione. In questo gruppo di prodotti sono incluse anche le pitture o vernici decorative non rientranti nell’ambito di applicazione dalla direttiva 2004/42/CE che sono fornite in polvere o in forma granulare e che devono essere diluite e miscelate con acqua prima di essere usate con finalità estetica, se commercializzate per un uso conforme a una delle sottocategorie di cui all’allegato I, punto 1.1, lettere da a) a h), della direttiva 2004/42/CE. 2.   Nel gruppo di prodotti «pitture e vernici decorative e prodotti correlati» non rientrano: a) pitture ad alte prestazioni quali definite all’allegato I, punto 1.1, lettere i) e j), della direttiva 2004/42/CE; b) pitture multicolori quali definite all’allegato I, punto 1.1, lettera k), della direttiva 2004/42/CE; c) pitture per effetti decorativi quali definite all’allegato I, punto 1.1, lettera l), della direttiva 2004/42/CE; d) rivestimenti antivegetativi; e) preservanti del legno; f) qualsiasi altro sistema di rivestimento commercializzato come avente effetti antimicrobici, antibatterici, antivirali, disinfettanti o altri effetti biocidi primari a beneficio della salute umana, o connessi a norme igieniche nell’industria alimentare o delle bevande, nei servizi sanitari o in qualsiasi altro settore, oltre alla preservazione in scatola e alla preservazione della pellicola secca (ossia oltre ai tipi di biocidi 6 e 7 quali definiti nell’allegato V del regolamento (UE) n. 528/2012 del Parlamento europeo e del Consiglio (6)); g) rivestimenti e loro sistemi concepiti per essere utilizzati nei processi industriali, quali i rivestimenti in polvere applicati come polveri sui supporti e i rivestimenti sottoposti a indurimento tramite radiazioni UV; h) rivestimenti destinati principalmente ai veicoli; i) oli e cere per legno; j) filler, intonaci, malte, sigillanti e adesivi; k) pitture a base di cemento; l) pitture spray in aerosol; m) pitture per la segnaletica stradale orizzontale.
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