Art. 9

In vigore dal 17 dic 2025
1.   Le domande di assegnazione dell’Ecolabel UE presentate prima della data di applicazione della presente decisione per prodotti che rientrano nel gruppo «prodotti vernicianti per esterni e per interni» ai sensi della decisione 2014/312/UE sono valutate conformemente alle condizioni ivi stabilite. 2   Le domande di assegnazione dell’Ecolabel UE per i prodotti che rientrano nel gruppo «prodotti vernicianti per esterni e per interni» a sensi della decisione 2014/312/UE presentate nei due mesi successivi alla data di applicazione della presente decisione possono basarsi sui criteri stabiliti nella presente decisione o su quelli stabiliti nella decisione 2014/312/UE. Tali domande sono valutate conformemente ai criteri sui quali sono basate. 3.   I marchi Ecolabel UE assegnati sulla base di una domanda valutata conformemente ai criteri stabiliti nella decisione 2014/312/UE possono essere utilizzati per 18 mesi dalla data di applicazione della presente decisione.
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