Art. 25
Segretariato permanente del comitato
In vigore dal 9 ott 2025
Segretariato permanente del comitato
1. Ai fini del presente capo si applica l’, ad eccezione del paragrafo 2, lettere k) e o).
2. In particolare, il segretariato:
a)
quando il comitato è informato riguardo a un caso direttamente da un membro del personale, s’incarica della trasmissione del fascicolo all’autorità avente il potere di nomina e ne informa il membro del personale che ha fornito le informazioni, come specificato all’, paragrafo 2;
b)
quando il comitato è adito per un caso, verifica la capacità dell’autorità che ha sottoposto il caso e dei suoi rappresentanti designati;
c)
individua, in accordo con il presidente, i tre membri supplementari del comitato e gli osservatori, e ne verifica la capacità;
d)
verifica che i fascicoli siano completi e contengano tutti i documenti e le informazioni necessari, in particolare la scheda informativa di cui all’, paragrafo 4, una descrizione dei fatti e della presunta irregolarità e i documenti giustificativi, comprese le relazioni di indagine;
e)
verifica che il membro del personale interessato sia stato correttamente ascoltato dall’autorità che ha il potere di nomina o dall’ordinatore responsabile, a seconda dei casi;
f)
redige i progetti di parere da sottoporre all’esame del comitato e li trasmette al presidente, agli altri membri e agli osservatori chiamati a partecipare alla risoluzione di un caso;
g)
trasmette le raccomandazioni di cui all’articolo 93, paragrafo 3, del regolamento (UE, Euratom) 2024/2509 all’ordinatore responsabile e al servizio di audit interno competente;
h)
se il comitato ritiene che il caso sia di competenza dell’OLAF, trasmette senza indugio il fascicolo all’autorità che ha il potere di nomina e ne informa l’OLAF.
Storico versioni
Questo articolo non ha mai subito modificazioni dalla sua pubblicazione.
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