Art. 26

Consultazione del comitato

In vigore dal 9 ott 2025
Consultazione del comitato 1.   Conformemente all’articolo 93, paragrafo 1, del regolamento (UE, Euratom) 2024/2509, il comitato è convocato su richiesta di un’autorità che ha il potere di nomina competente in materia disciplinare o di un ordinatore responsabile, compreso un capo delegazione dell’Unione o un suo vice che agisce in qualità di ordinatore sottodelegato (di seguito «autorità che ha sottoposto il caso»). 2.   Quando è informato direttamente da un membro del personale, il comitato trasmette il fascicolo all’autorità avente il potere di nomina competente o, a seconda dei casi, all’autorità abilitata a concludere i contratti di assunzione e ne informa tale membro del personale. Se decide di sottoporre il caso al comitato, l’autorità che ha il potere di nomina competente ne informa il membro del personale. Se decide di non sottoporre il caso al comitato, ne informa quest’ultimo e il membro del personale. 3.   In deroga al paragrafo 2, al fine di garantire un’efficace protezione degli informatori, come previsto all’articolo 22 bis, paragrafo 3, dello statuto dei funzionari, il comitato può decidere di non informare l’autorità che ha il potere di nomina competente e di informare l’OLAF.
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