Art. 28
Adozione dei pareri e delle raccomandazioni
In vigore dal 9 ott 2025
Adozione dei pareri e delle raccomandazioni
1. Il comitato si adopera per raggiungere un consenso sulla determinazione dell’esistenza di una irregolarità finanziaria e sulle motivazioni sulle quali si basano i pareri o le raccomandazioni.
2. In assenza di consenso, la questione è sottoposta a una votazione in cui:
a)
il presidente dispone di un voto;
b)
i due rappresentanti permanenti della Commissione dispongono insieme di un voto;
c)
i tre membri supplementari di cui all’, paragrafo 1, dispongono di un voto ciascuno.
3. I paragrafi 1 e 2 si applicano mutatis mutandis all’adozione delle raccomandazioni. Il consenso o il voto interessa in particolare il carattere sistemico dei problemi individuati.
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