Art. 28

Adozione dei pareri e delle raccomandazioni

In vigore dal 9 ott 2025
Adozione dei pareri e delle raccomandazioni 1.   Il comitato si adopera per raggiungere un consenso sulla determinazione dell’esistenza di una irregolarità finanziaria e sulle motivazioni sulle quali si basano i pareri o le raccomandazioni. 2.   In assenza di consenso, la questione è sottoposta a una votazione in cui: a) il presidente dispone di un voto; b) i due rappresentanti permanenti della Commissione dispongono insieme di un voto; c) i tre membri supplementari di cui all’, paragrafo 1, dispongono di un voto ciascuno. 3.   I paragrafi 1 e 2 si applicano mutatis mutandis all’adozione delle raccomandazioni. Il consenso o il voto interessa in particolare il carattere sistemico dei problemi individuati.
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