Art. 23
Membri supplementari del comitato e loro supplenti
In vigore dal 9 ott 2025
Membri supplementari del comitato e loro supplenti
1. Quando emette il parere di cui all’articolo 93, paragrafo 1, del regolamento (UE, Euratom) 2024/2509, il comitato si compone dei membri di cui all’articolo 145, paragrafo 2, lettere da a) a c), di detto regolamento e dei tre membri supplementari seguenti:
a)
un rappresentante dell’autorità che ha il potere di nomina competente in materia disciplinare dell’istituzione dell’Unione, dell’organismo dell’Unione, dell’ufficio europeo o dell’organismo o della persona interessati quando il caso è segnalato conformemente all’articolo 93, paragrafo 1, primo comma, lettera a), o un rappresentante dell’ordinatore responsabile quando il caso è segnalato conformemente all’articolo 93, paragrafo 1, primo comma, lettera b);
b)
un membro designato dal comitato del personale dell’istituzione dell’Unione, dell’organismo dell’Unione, dell’ufficio europeo o dell’organismo o della persona interessati;
c)
un membro del servizio giuridico dell’istituzione, dell’ufficio europeo istituito dalla Commissione, dell’agenzia esecutiva o di altro organo o organismo europeo del membro del personale interessato.
2. Le persone di cui all’, paragrafo 1, secondo comma, e all’, paragrafo 2, secondo comma, possono partecipare a tutte le deliberazioni del comitato e partecipano alle votazioni solo se il rappresentante permanente della Commissione di cui sono supplenti non è in grado di farlo.
3. Ciascuno dei tre membri supplementari di cui al paragrafo 1 ha un supplente, designato rispettivamente:
a)
dall’autorità che ha il potere di nomina interessata o dall’ordinatore responsabile;
b)
dal comitato del personale interessato;
c)
dal servizio giuridico interessato.
Storico versioni
Questo articolo non ha mai subito modificazioni dalla sua pubblicazione.
Le tue annotazioni
Proeli:dec:2025:2024:oj#art-23