Art. 23

Membri supplementari del comitato e loro supplenti

In vigore dal 9 ott 2025
Membri supplementari del comitato e loro supplenti 1.   Quando emette il parere di cui all’articolo 93, paragrafo 1, del regolamento (UE, Euratom) 2024/2509, il comitato si compone dei membri di cui all’articolo 145, paragrafo 2, lettere da a) a c), di detto regolamento e dei tre membri supplementari seguenti: a) un rappresentante dell’autorità che ha il potere di nomina competente in materia disciplinare dell’istituzione dell’Unione, dell’organismo dell’Unione, dell’ufficio europeo o dell’organismo o della persona interessati quando il caso è segnalato conformemente all’articolo 93, paragrafo 1, primo comma, lettera a), o un rappresentante dell’ordinatore responsabile quando il caso è segnalato conformemente all’articolo 93, paragrafo 1, primo comma, lettera b); b) un membro designato dal comitato del personale dell’istituzione dell’Unione, dell’organismo dell’Unione, dell’ufficio europeo o dell’organismo o della persona interessati; c) un membro del servizio giuridico dell’istituzione, dell’ufficio europeo istituito dalla Commissione, dell’agenzia esecutiva o di altro organo o organismo europeo del membro del personale interessato. 2.   Le persone di cui all’, paragrafo 1, secondo comma, e all’, paragrafo 2, secondo comma, possono partecipare a tutte le deliberazioni del comitato e partecipano alle votazioni solo se il rappresentante permanente della Commissione di cui sono supplenti non è in grado di farlo. 3.   Ciascuno dei tre membri supplementari di cui al paragrafo 1 ha un supplente, designato rispettivamente: a) dall’autorità che ha il potere di nomina interessata o dall’ordinatore responsabile; b) dal comitato del personale interessato; c) dal servizio giuridico interessato.
Storico versioni

Questo articolo non ha mai subito modificazioni dalla sua pubblicazione.

Le tue annotazioni

Pro

eli:dec:2025:2024:oj#art-23

Torna alla scheda dell'atto
Home
Cerca
Mie
Shop
Profilo
Membri supplementari del comitato e loro supplenti (Art. 23 Decisione (UE) 2025/2024) — Testo vigente | Portale Normativo