Art. 5

Designazione degli altri membri del comitato e dei loro supplenti

In vigore dal 9 ott 2025
Designazione degli altri membri del comitato e dei loro supplenti 1.   Il consigliere principale responsabile per le questioni giuridiche, le norme finanziarie, i controlli e la rendicontazione, della direzione generale del Bilancio, è uno dei due rappresentanti permanenti della Commissione, in applicazione dell’articolo 145, paragrafo 2, lettera c), del regolamento (UE, Euratom) 2024/2509. Se il posto di consigliere principale responsabile per le questioni giuridiche, le norme finanziarie, i controlli e la rendicontazione è vacante, il direttore responsabile del segretariato permanente all’interno della direzione generale del Bilancio diventa uno dei due rappresentanti permanenti della Commissione in applicazione dell’articolo 145, paragrafo 2, lettera c), del regolamento (UE, Euratom) 2024/2509. Il direttore generale della direzione generale del Bilancio designa un funzionario che ricopre almeno un posto di capounità o equivalente per garantire la supplenza di tale rappresentante permanente della Commissione. Tale persona può partecipare a tutte le deliberazioni del comitato, ma partecipa alle votazioni solo se il rappresentante permanente della Commissione non è in grado di farlo. 2.   Il direttore generale della direzione generale del Bilancio designa ad personam il secondo rappresentante permanente della Commissione tra i funzionari della Commissione inquadrati almeno nel grado AD14. Il direttore generale della direzione generale del Bilancio designa un funzionario che ricopre almeno un posto di capounità o equivalente per garantire la supplenza anche di tale rappresentante permanente della Commissione. Tale persona può partecipare a tutte le deliberazioni del comitato, ma partecipa alle votazioni solo se il rappresentante permanente della Commissione non è in grado di farlo. 3.   Il membro rappresentante l’ordinatore richiedente e il relativo supplente sono funzionari o agenti temporanei designati conformemente al regolamento interno e alle regole amministrative interne dell’istituzione, dell’organo o dell’organismo interessato, di cui all’articolo 73, paragrafo 3, del regolamento (UE, Euratom) 2024/2509, che svolgono almeno le funzioni di capo unità o capo delegazione.
Storico versioni

Questo articolo non ha mai subito modificazioni dalla sua pubblicazione.

Le tue annotazioni

Pro

eli:dec:2025:2024:oj#art-5

Torna alla scheda dell'atto
Home
Cerca
Mie
Shop
Profilo