Art. 3

Supplenza del presidente

In vigore dal 9 ott 2025
Supplenza del presidente Se il presidente è impossibilitato a svolgere le sue funzioni o se il suo posto si rende vacante, il vicepresidente esercita le funzioni di presidente ai fini dell’articolo 145 del regolamento (UE, Euratom) 2024/2509 per il periodo in cui il presidente è impossibilitato a svolgere le sue funzioni o fino alla nomina di un nuovo presidente.
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