Art. 2
Nomina, cessazione delle funzioni e revoca del presidente e del vicepresidente
In vigore dal 9 ott 2025
Nomina, cessazione delle funzioni e revoca del presidente e del vicepresidente
1. Il presidente e il vicepresidente del comitato sono nominati ciascuno con decisione della Commissione per un mandato di durata quinquennale non rinnovabile a norma dell’articolo 145, paragrafo 3, del regolamento (UE, Euratom) 2024/2509 a seguito di un invito a manifestare interesse. Il loro mandato decorre dalla data stabilita a tal fine nella rispettiva decisione di nomina. Tali decisioni sono pubblicate nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea, serie C.
2. Il presidente e il vicepresidente rimangono in carica per un massimo di sei mesi dopo la fine del loro mandato, se necessario per il funzionamento del comitato, fino a quando i rispettivi sostituti non abbiano assunto le loro funzioni.
3. Il presidente e il vicepresidente sono nominati ciascuno con la qualifica di consigliere speciale della Commissione ai sensi dell’ del regime applicabile agli altri agenti dell’Unione europea. I loro contratti di consiglieri speciali rispettano pienamente la loro indipendenza e non incidono sulla durata del loro mandato.
4. La Commissione revoca il presidente e/o il vicepresidente se questi non soddisfano più le condizioni richieste per l’esercizio delle loro rispettive funzioni.
5. Le condizioni previste all’articolo 145, paragrafo 3, del regolamento (UE, Euratom) 2024/2509 per la selezione del presidente si applicano anche alla selezione del vicepresidente.
Storico versioni
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