Art. 6
Osservatori
In vigore dal 9 ott 2025
Osservatori
1. Gli osservatori possono partecipare alle deliberazioni del comitato senza diritto di voto.
2. Il membro designato del servizio giuridico della Commissione ha la qualità di osservatore per ogni caso sottoposto al comitato e presenta osservazioni di propria iniziativa o su richiesta del presidente. A tal fine, il membro designato partecipa a tutte le deliberazioni del comitato. Il comitato informa il servizio giuridico di tutti i procedimenti scritti in tempo utile prima della loro adozione.
3. Per le questioni in cui la richiesta dell’ordinatore che ha sottoposto il caso si basa, in tutto o in parte, su informazioni trasmesse dall’OLAF, uno o più rappresentanti dell’OLAF, compresi, per quanto possibile, gli investigatori incaricati del caso, partecipano alle riunioni del comitato in qualità di osservatori e ai procedimenti orali e scritti derivanti da tali questioni. L’OLAF presenta osservazioni su richiesta del presidente.
4. Per le questioni in cui la richiesta dell’ordinatore che ha sottoposto il caso si basa, in tutto o in parte, su informazioni trasmesse dall’EPPO, uno o più rappresentanti dell’EPPO, compresi, per quanto possibile, i rappresentanti incaricati del caso, partecipano alle riunioni del comitato in qualità di osservatori e ai procedimenti orali e scritti derivanti da tali questioni in conformità all’articolo 103 del regolamento (UE) 2017/1939 del Consiglio (7).
5. Ove giustificato in un caso specifico, il presidente può invitare l’OLAF a fornire informazioni o consulenza. Il presidente può inoltre invitare l’EPPO a fornire informazioni o consulenza conformemente all’articolo 103 del regolamento (UE) 2017/1939.
6. Gli ordinatori (diversi dall’ordinatore che ha sottoposto il caso) interessati da un caso sottoposto al comitato possono chiedere al presidente di accordare loro lo status di osservatore. Tali ordinatori possono assistere alle deliberazioni del comitato e presentano osservazioni orali e scritte su richiesta del presidente. Il comitato informa tali ordinatori dei pertinenti procedimenti scritti.
7. Il presidente, previa consultazione dei rappresentanti permanenti della Commissione, può invitare altri osservatori ad assistere alle deliberazioni del comitato e a presentare osservazioni orali o scritte.
Storico versioni
Questo articolo non ha mai subito modificazioni dalla sua pubblicazione.
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