Art. 8
Prevenzione e gestione dei conflitti d’interessi
In vigore dal 9 ott 2025
Prevenzione e gestione dei conflitti d’interessi
1. Qualora il presidente, il vicepresidente, qualsiasi altro membro o suo supplente, i funzionari e gli agenti che compongono il segretariato permanente o qualsiasi altra persona che partecipa alle riunioni del comitato o che è a conoscenza dei documenti relativi a un caso si trovino in una situazione che potrebbe dar luogo a un rischio di conflitto d’interessi ai sensi dell’articolo 61 del regolamento (UE, Euratom) 2024/2509, essi ne informano immediatamente gli altri membri e il segretariato permanente. Ciò vale anche qualora essi si trovino in una situazione che potrebbe oggettivamente essere percepita come conflitto d’interessi.
2. Le persone che si trovano in una situazione che potrebbe dar luogo a un rischio di conflitto di interessi o che potrebbe oggettivamente essere percepita come un conflitto di interessi ai sensi del paragrafo 1 non partecipano alle deliberazioni del comitato né all’adozione della lettera in contraddittorio o della raccomandazione. Al caso in esame viene annessa una nota nella quale si descrivono le modalità applicate per trattare il rischio di conflitto di interessi.
Storico versioni
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