Art. 9
Collaborazione tra il comitato e l’OLAF
In vigore dal 9 ott 2025
Collaborazione tra il comitato e l’OLAF
1. L’OLAF opera in stretta collaborazione con il comitato, conformemente al regolamento (UE, Euratom) n. 883/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio (8), nel rispetto dei diritti procedurali e fondamentali e della protezione degli informatori.
2. Quando la richiesta dell’ordinatore che ha sottoposto il caso si basa su informazioni trasmesse dall’OLAF, prima di inviare la notifica alla persona o entità oggetto della domanda di raccomandazione il comitato consulta l’OLAF per non compromettere la riservatezza dei procedimenti giudiziari e delle indagini svolti o coordinati dall’OLAF, anche in relazione alla protezione degli informatori, e delle indagini o dei procedimenti giudiziari nazionali.
3. Per la comunicazione a dette persone o entità, o ai loro agenti, di informazioni emerse dalle indagini o relative alle indagini effettuate o coordinate dall’OLAF è necessario l’accordo di quest’ultimo.
Storico versioni
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