Art. 11
Presentazione di domande di raccomandazione al comitato
In vigore dal 9 ott 2025
Presentazione di domande di raccomandazione al comitato
1. Gli ordinatori della Commissione, delle altre istituzioni, degli uffici europei istituiti dalla Commissione, delle agenzie esecutive o di altri organi o organismi europei possono chiedere al comitato di formulare una raccomandazione.
2. Le domande di raccomandazione sono trasmesse al segretariato permanente tramite ARES, ove possibile, o altrimenti inviate per posta elettronica in forma riservata. Per le domande di raccomandazione si deve garantire un adeguato livello di riservatezza e l’apposizione dei contrassegni di sicurezza su tutti i documenti. Qualora i documenti derivino da un’indagine dell’OLAF oppure riguardino tale indagine, l’ordinatore applica i contrassegni delle indagini dell’OLAF.
Quando una domanda di raccomandazione è presentata da un ordinatore che non è della Commissione, il segretariato permanente e tale ordinatore adottano le misure necessarie per garantire la riservatezza delle informazioni scambiate nel caso in questione.
3. Le domande di raccomandazione contengono le informazioni specificate all’articolo 144, paragrafo 3, del regolamento (UE, Euratom) 2024/2509. Contengono inoltre qualsiasi altra informazione pertinente di cui all’articolo 138, paragrafo 3, di tale regolamento, comprese, se del caso, le relazioni dell’OLAF e le informazioni trasmesse dall’EPPO. Comprendono una scheda informativa debitamente compilata.
4. Qualora una domanda di raccomandazione contenga relazioni o altre informazioni trasmesse dall’OLAF o dall’EPPO, l’ordinatore consulta l’OLAF o l’EPPO, a seconda dei casi, per individuare le informazioni che non possono essere divulgate a persone o entità oggetto di una domanda di raccomandazione ed effettua le espunzioni opportune da tali relazioni o informazioni prima di trasmetterle al comitato.
Storico versioni
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