Art. 13

Riunioni del comitato

In vigore dal 9 ott 2025
Riunioni del comitato Il comitato può riunirsi su convocazione del presidente al fine di: a) stabilire la qualificazione giuridica preliminare di una condotta a norma dell’articolo 138, paragrafo 3, del regolamento (UE, Euratom) 2024/2509 ai fini della sua notifica alle persone o entità oggetto di una domanda di raccomandazione; b) adottare la raccomandazione di cui all’articolo 145, paragrafo 6, del regolamento (UE, Euratom) 2024/2509; o c) trattare le questioni relative al funzionamento del comitato.
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