Art. 15

Procedura accelerata

In vigore dal 9 ott 2025
Procedura accelerata Se la natura o le circostanze del caso lo richiedono, il comitato può decidere di accelerare la procedura su richiesta dell’ordinatore o di propria iniziativa. In tali casi, il comitato si adopera per: a) trattare il caso in via prioritaria e trasmettere la lettera in contraddittorio di cui all’ alla persona o all’entità oggetto del procedimento entro 30 giorni lavorativi dal ricevimento della domanda di raccomandazione; e b) adotta la raccomandazione entro 20 giorni lavorativi dalla scadenza del termine per la presentazione di osservazioni sulla lettera in contraddittorio di cui all’.
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