Art. 15
Procedura accelerata
In vigore dal 9 ott 2025
Procedura accelerata
Se la natura o le circostanze del caso lo richiedono, il comitato può decidere di accelerare la procedura su richiesta dell’ordinatore o di propria iniziativa. In tali casi, il comitato si adopera per:
a)
trattare il caso in via prioritaria e trasmettere la lettera in contraddittorio di cui all’ alla persona o all’entità oggetto del procedimento entro 30 giorni lavorativi dal ricevimento della domanda di raccomandazione; e
b)
adotta la raccomandazione entro 20 giorni lavorativi dalla scadenza del termine per la presentazione di osservazioni sulla lettera in contraddittorio di cui all’.
Storico versioni
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