Art. 16
Diritto di essere ascoltati
In vigore dal 9 ott 2025
Diritto di essere ascoltati
1. Le persone o le entità oggetto di una domanda di raccomandazione hanno il diritto di presentare osservazioni, a meno che non ricorrano circostanze eccezionali in cui motivi preminenti e legittimi impongano di garantire la riservatezza di un’indagine o di un procedimento giudiziario nazionale e richiedano che l’esercizio di tale diritto sia differito fino al venir meno di tali motivi legittimi, come previsto dall’articolo 145, paragrafo 5, seconda frase, del regolamento (UE, Euratom) 2024/2509.
2. Nell’adottare le sue raccomandazioni, il comitato prende in considerazione solo i fatti, le risultanze e la qualificazione giuridica preliminare della condotta in relazione ai quali la persona o l’entità oggetto della domanda di raccomandazione ha potuto presentare osservazioni, tranne nei casi in cui si applica l’articolo 145, paragrafo 5, seconda frase, del regolamento (UE, Euratom) 2024/2509.
3. Prima di adottare una raccomandazione, il presidente, sotto la direzione del comitato a norma dell’, paragrafo 1, invia alla persona o all’entità oggetto della domanda di raccomandazione una lettera in cui comunica i fatti e le risultanze presi in considerazione dal comitato e la qualificazione giuridica preliminare della condotta («lettera in contraddittorio»), fatte salve le disposizioni dell’articolo 145, paragrafo 5, del regolamento (UE, Euratom) 2024/2509. In linea di principio, tale trasmissione è effettuata mediante posta elettronica.
4. Il destinatario della lettera in contraddittorio presenta per iscritto le proprie osservazioni su tale lettera, compresi eventuali allegati o documenti acclusi a tali osservazioni, sotto forma di file elettronici che possono essere aperti mediante un software di produttività per l’ufficio comunemente disponibile. Le osservazioni sono trasmesse al segretariato permanente all’indirizzo di posta elettronica indicato nella lettera.
5. Le osservazioni scritte, esclusi gli allegati, non devono superare il numero di pagine della lettera in contraddittorio, esclusi gli allegati, tranne in casi debitamente giustificati in cui siano trattate complesse questioni di diritto o di fatto.
6. Di norma il destinatario di una lettera in contraddittorio dispone di quindici giorni lavorativi per presentare le proprie osservazioni su tale lettera. Tale periodo inizia a decorrere conformemente a quanto previsto dall’articolo 146 del regolamento (UE, Euratom) 2024/2509.
7. Qualora il destinatario di una lettera in contraddittorio presenti una richiesta motivata di proroga del termine per la presentazione di osservazioni circa la lettera in contraddittorio a causa di circostanze eccezionali, il comitato può prorogare il termine per un periodo non superiore alla metà di quello inizialmente accordato.
8. Qualora una persona o un’entità oggetto di una domanda di raccomandazione non abbia presentato osservazioni sulla lettera in contraddittorio entro il termine applicabile nonostante la notifica della lettera in contraddittorio in conformità all’articolo 146 del regolamento (UE, Euratom) 2024/2509, il comitato può dedurre che tale persona o entità non contesta i fatti né la qualificazione giuridica preliminare figuranti in tale lettera.
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