Art. 17

Adozione e notifica delle lettere in contraddittorio e delle raccomandazioni

In vigore dal 9 ott 2025
Adozione e notifica delle lettere in contraddittorio e delle raccomandazioni 1.   I membri del comitato si adoperano per raggiungere un consenso sul contenuto delle lettere in contraddittorio e, successivamente, sulla raccomandazione. 2.   In assenza di consenso, si procede a un voto a maggioranza nel quale: a) il presidente dispone di un voto; b) i due rappresentanti permanenti della Commissione dispongono insieme di un voto; se non raggiungono un accordo, il loro voto unico è negativo; c) il membro che rappresenta l’ordinatore che ha sottoposto il caso dispone di un voto. 3.   Il comitato notifica la propria raccomandazione all’ordinatore che ha sottoposto il caso e agli osservatori.
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