Art. 17
Adozione e notifica delle lettere in contraddittorio e delle raccomandazioni
In vigore dal 9 ott 2025
Adozione e notifica delle lettere in contraddittorio e delle raccomandazioni
1. I membri del comitato si adoperano per raggiungere un consenso sul contenuto delle lettere in contraddittorio e, successivamente, sulla raccomandazione.
2. In assenza di consenso, si procede a un voto a maggioranza nel quale:
a)
il presidente dispone di un voto;
b)
i due rappresentanti permanenti della Commissione dispongono insieme di un voto; se non raggiungono un accordo, il loro voto unico è negativo;
c)
il membro che rappresenta l’ordinatore che ha sottoposto il caso dispone di un voto.
3. Il comitato notifica la propria raccomandazione all’ordinatore che ha sottoposto il caso e agli osservatori.
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