Art. 19
Procedura per l’adozione delle raccomandazioni
In vigore dal 9 ott 2025
Procedura per l’adozione delle raccomandazioni
1. Dopo aver verificato la domanda di raccomandazione e istruito il caso secondo quanto previsto all’, il segretariato permanente trasmette la domanda di raccomandazione al presidente e ai membri del comitato. Il presidente verifica l’istruzione del fascicolo dopo aver richiesto, se opportuno, misure di verifica o d’indagine complementari.
2. Il procedimento dinanzi al comitato in relazione a una domanda di raccomandazione è avviato quando il comitato ha concluso che gli elementi di prova contenuti nel fascicolo sono sufficienti a consentirgli di stabilire una qualificazione giuridica preliminare della condotta, e si considera chiuso una volta che il comitato ha notificato la sua raccomandazione all’ordinatore che ha sottoposto il caso oppure una volta che quest’ultimo ha ritirato la sua domanda di raccomandazione.
3. Il comitato si adopera, in linea di principio, per formulare le proprie raccomandazioni agli ordinatori che hanno sottoposto il caso entro un termine ragionevole dopo l’apertura del procedimento, tenendo conto della necessità di garantire il rispetto del diritto di essere ascoltati.
Storico versioni
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