Art. 18
Raccomandazioni sintetiche
In vigore dal 9 ott 2025
Raccomandazioni sintetiche
In casi eccezionali di appalti pubblici in cui si applicano scadenze rigorose e la procedura può essere sospesa solo per un periodo di tempo limitato, il comitato, qualora raccomandi di non adottare misure amministrative o di revocare le misure amministrative in vigore, può adottare una raccomandazione sintetica. Si applicano le condizioni descritte di seguito.
a)
È possibile adottare una raccomandazione sintetica unicamente nel caso in cui il comitato intenda raccomandare di non adottare una decisione di esclusione o di irrogazione di sanzioni pecuniarie a una persona o entità oppure nel caso in cui preveda di raccomandare la revoca di una decisione di esclusione o di una decisione di irrogazione di sanzioni pecuniarie in vigore.
b)
L’ordinatore non adotta una decisione di esclusione né una decisione di irrogazione di sanzioni pecuniarie a una persona o una entità sulla base di una raccomandazione sintetica. Qualora l’ordinatore preveda di adottare una decisione più severa di quella raccomandata dal comitato, tale decisione è adottata conformemente all’articolo 145, paragrafo 6, secondo comma, del regolamento (UE, Euratom) 2024/2509.
c)
Le raccomandazioni in forma sintetica devono indicare i fatti e i principali motivi delle conclusioni del comitato, ma non devono affrontare tutte le questioni sollevate nella domanda di raccomandazione o nelle osservazioni sulla lettera in contraddittorio.
Storico versioni
Questo articolo non ha mai subito modificazioni dalla sua pubblicazione.
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