Art. 20

Riservatezza dei lavori e delle deliberazioni

In vigore dal 9 ott 2025
Riservatezza dei lavori e delle deliberazioni Fatta salva l’applicazione dell’, paragrafo 1, del regolamento (UE, Euratom) n. 883/2013 e dell’articolo 22 bis dello statuto dei funzionari (9), i membri del comitato e del suo segretariato permanente, così come tutte le persone che, a qualsiasi titolo, hanno partecipato ai lavori o alle riunioni del comitato o sono intervenute nell’elaborazione dei documenti, pareri o posizioni da esso emessi, rispettano la massima riservatezza in proposito, conformemente alla loro eventuale responsabilità amministrativa, statutaria o contrattuale. Lo stesso vale per il presidente e il vicepresidente.
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