Art. 24
Designazione degli osservatori
In vigore dal 9 ott 2025
Designazione degli osservatori
1. Il servizio giuridico della Commissione designa un osservatore se il membro del personale interessato non appartiene alla Commissione.
2. L’ordinatore responsabile o, a seconda dei casi, il capo delegazione dell’Unione che agisce in qualità di ordinatore sottodelegato o i loro rappresentanti hanno lo status di osservatori.
3. L’OLAF designa un osservatore qualora la comunicazione relativa alla presunta violazione di una disposizione del regolamento (UE, Euratom) 2024/2509 o di un’altra disposizione relativa alla gestione finanziaria o al controllo delle operazioni provenga da un’informazione trasmessa dall’OLAF.
4. L’ufficio disciplinare dell’istituzione o dell’organo interessato designa un osservatore nel caso il comitato sia consultato dall’autorità avente il potere di nomina. Negli altri casi, può essere invitato dal presidente a designare un osservatore.
5. Dopo aver consultato i membri, il presidente può invitare altri osservatori.
Storico versioni
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