Art. 29

Notifica dei pareri

In vigore dal 9 ott 2025
Notifica dei pareri Il comitato notifica senza indugio i pareri all’autorità che ha sottoposto il caso, all’ordinatore responsabile e agli osservatori. Nel caso in cui la Procura europea sia stata invitata in qualità di osservatrice, si applica l’articolo 103 del regolamento (UE) 2017/1939.
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