Art. 30
Diritto del membro del personale di essere ascoltato
In vigore dal 9 ott 2025
Diritto del membro del personale di essere ascoltato
Conformemente all’articolo 93, paragrafo 2, secondo comma, del regolamento (UE, Euratom) 2024/2509, prima di sottoporre un caso al comitato, l’autorità che ha il potere di nomina o, se del caso, l’ordinatore responsabile danno al membro del personale interessato la possibilità di formulare osservazioni sui fatti che lo riguardano.
Storico versioni
Questo articolo non ha mai subito modificazioni dalla sua pubblicazione.
Le tue annotazioni
Proeli:dec:2025:2024:oj#art-30