Art. 9

Imposizione del pagamento

In vigore dal 8 set 2025
Imposizione del pagamento (1)   Le fatture inviate dall’Agenzia in applicazione dell’, paragrafo 2 o 3, oppure dell’, paragrafo 3 o 4, costituiscono note di addebito in applicazione dell’articolo 71 del regolamento finanziario dell’Agenzia. (2)   L’Agenzia adotta tutte le misure giuridiche opportune per assicurare il pagamento integrale delle fatture emesse applicando le norme pertinenti del regolamento finanziario dell’Agenzia, comprese quelle relative agli interessi di mora e al recupero. (3)   Se l’RRM è moroso di almeno un mese nel pagamento della tassa, l’Agenzia può decidere di sospenderne la capacità di trasmetterle dati fino al pagamento integrale della tassa.
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