Art. 10

Disposizioni transitorie nel 2025

In vigore dal 8 set 2025
Disposizioni transitorie nel 2025 (1)   Entro due settimane dall’entrata in vigore della presente decisione l’Agenzia invia a ciascun RRM la fattura del supplemento da pagare entro il termine di quattro settimane. (2)   Il supplemento che l’RRM è tenuto a pagare è così calcolato: (a) si individua, per ogni RRM, il numero di operatori di mercato registrati al 30 giugno 2025 in conformità dell’ del regolamento (UE) n. 1227/2011 per conto dei quali l’RRM ha comunicato le registrazioni delle operazioni nel periodo compreso tra il 1o°gennaio e il 30 giugno 2025; (b) si sommano tutti gli operatori di mercato individuati in applicazione della lettera a); (c) si divide il numero individuato in applicazione della lettera a) per la somma ottenuta in applicazione della lettera b) e si moltiplica il quoziente per 7,6 milioni di EUR.
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