Art. 11
Disposizioni transitorie nel 2026
In vigore dal 8 set 2025
Disposizioni transitorie nel 2026
(1) Se nel 2026 la somma delle tasse individuali calcolate per ciascun RRM in applicazione dell’, paragrafi da 1 a 7, e delle tasse fatturate alle IIP in applicazione dell’, paragrafo 1, è inferiore all’importo iscritto a bilancio per il 2026 come entrate generate dalle tasse nel documento di programmazione dell’Agenzia per il periodo 2026-2028, le fatture inviate in applicazione dell’, paragrafo 2, includono un supplemento.
(2) La somma dei supplementi corrisponde alla differenza tra l’importo iscritto a bilancio per il 2026 come entrate generate dalle tasse nel documento di programmazione dell’Agenzia per il periodo 2026-2028 oppure tra 23,5 milioni di EUR, se questo secondo valore è inferiore, e la somma delle tasse individuali calcolate per ciascun RRM in applicazione dell’, paragrafi da 1 a 7, insieme alla somma delle tasse fatturate alle IIP in applicazione dell’, paragrafo 1.
(3) Il supplemento da includere nella fattura a carico di un RRM è calcolato dividendo il numero dei gruppi di dati di cui all’, paragrafo 1, lettera a), individuati per l’RRM in sede di calcolo della tassa annuale individuale nel gennaio 2026 per la somma dei gruppi di dati individuati per tutti gli RRM nel gennaio 2026 e moltiplicando il quoziente per la differenza di cui al paragrafo 2.
(4) In deroga all’, paragrafo 5, nel 2026 l’importo della rettifica di cui all’, paragrafo 1, lettera e), è calcolato sottraendo la componente della tassa basata sulle registrazioni delle operazioni pagata nel 2025 dal valore che si sarebbe ottenuto calcolando questa componente nel 2026 usando i valori che figurano nell’allegato.
(5) L’, paragrafo 1, lettere b) e c), e paragrafi 2 e 3, non si applicano alle tasse riscosse nel 2026.
Storico versioni
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