Art. 5

Obbligo di pagamento delle tasse: IIP

In vigore dal 8 set 2025
Obbligo di pagamento delle tasse: IIP (1)   L’IIP paga una tassa annuale di 15 000 EUR. (2)   Se la somma delle tasse individuali calcolate per ciascun RRM in applicazione dell’ e delle tasse individuali che ciascuna IIP deve pagare in applicazione del paragrafo 1 supera l’importo da coprire con le tasse in applicazione dell’, paragrafo 2, la tassa annuale che ciascuna IIP deve pagare è ridotta moltiplicandola per un fattore di riduzione calcolato come segue: (3)   Entro il 31 gennaio di ogni anno l’Agenzia invia all’IIP la fattura della tassa annuale da pagare entro il termine di quattro settimane. (4)   Se un soggetto chiede di diventare un’IIP, l’Agenzia gli invia una fattura pari al 50 % della tassa in applicazione del paragrafo 1 e accoglie la domanda solo dopo il pagamento della fattura. Se l’Agenzia respinge la domanda perché il soggetto non soddisfa i requisiti di cui all’atto delegato adottato in conformità dell’articolo 4 bis, paragrafo 8, del regolamento (UE) n. 1227/2011, il soggetto non ha diritto al rimborso della tassa pagata. Dopo l’autorizzazione del soggetto come IIP, l’Agenzia gli invia la fattura della tassa residua in applicazione del paragrafo 1. (5)   Le IIP che cessano di essere autorizzate dall’Agenzia non hanno diritto al rimborso delle tasse pagate o all’esenzione dalle tasse dovute.
Storico versioni

Questo articolo non ha mai subito modificazioni dalla sua pubblicazione.

Le tue annotazioni

Pro

eli:dec:2025:1771:oj#art-5

Torna alla scheda dell'atto
Home
Cerca
Mie
Shop
Profilo