Art. 3

Costi coperti dalle tasse

In vigore dal 8 set 2025
Costi coperti dalle tasse (1)   Il documento di programmazione, che include il bilancio, adottato dal consiglio di amministrazione dell’Agenzia entro il 31 dicembre di ogni anno in applicazione dell’articolo 20 del regolamento (UE) 2019/942 («documento di programmazione») individua i costi finanziabili con le tasse nell’anno successivo e fornisce una stima dei costi ammissibili che si pianifica di finanziare con le tasse nei due anni successivi. Sono ammissibili i costi, comprese le spese generali, sostenuti dall’Agenzia per: (a) la raccolta, il trattamento, l’elaborazione e l’analisi delle informazioni trasmesse dagli RRM; (b) la raccolta, il trattamento, l’elaborazione e l’analisi delle informazioni trasmesse dalle IIP; (c) l’esercizio dei poteri di vigilanza e indagine in conformità degli articoli da 13 a 13 quater e dell’articolo 16 del regolamento (UE) n. 1227/2011. (2)   Il documento di programmazione fissa l’importo che dovrà essere coperto dalle tasse l’anno successivo. L’importo: (a) non supera i costi ammissibili in applicazione del paragrafo 1; (b) è inferiore al contributo dell’Unione all’Agenzia a carico del bilancio dell’Unione per l’anno in questione. (3)   L’Agenzia fornisce informazioni dettagliate sull’importo delle tasse riscosse e sui costi coperti dalle tasse nell’anno precedente nella relazione annuale di attività consolidata in applicazione dell’articolo 48 del regolamento finanziario dell’Agenzia. L’Agenzia rende pubbliche le sezioni pertinenti di tale comunicazione.
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