Art. 2
Definizioni
In vigore dal 8 set 2025
Definizioni
Ai fini della presente decisione si applicano le definizioni di «piattaforma per le informazioni privilegiate» e «mercato organizzato» di cui all’, punti 17) e 20), del regolamento (UE) n. 1227/2011 e la definizione di «dati fondamentali» di cui all’, punto 1), del regolamento di esecuzione (UE) n. 1348/2014.
Si applicano inoltre le definizioni seguenti:
(1)
«meccanismo di segnalazione registrato» (RRM): soggetto autorizzato dall’Agenzia in conformità dell’articolo 9 bis del regolamento (UE) n. 1227/2011 o registrato dall’Agenzia in conformità dell’ del regolamento di esecuzione (UE) n. 1348/2014 ai fini della comunicazione delle registrazioni delle operazioni o di dati fondamentali;
(2)
«registrazione delle operazioni»: singolo insieme di dati comunicato all’Agenzia contenente informazioni su una compravendita, un ordine di compravendita, sia esso abbinato o non abbinato, o una compravendita bilaterale relativa a prodotti energetici all’ingrosso, compreso qualsiasi evento del ciclo di vita di tale compravendita, ordine di compravendita o compravendita bilaterale, esclusi i dati relativi agli ordini generati dal sistema;
(3)
«comunicazione delle esposizioni»: trasmissione individuale all’Agenzia da parte dell’RRM per conto di un operatore di mercato in conformità dell’ del regolamento (UE) n. 1227/2011 contenente informazioni sulla base delle quali l’Agenzia calcola le esposizioni dell’operatore di mercato;
(4)
«operatore di mercato»: soggetto registrato presso l’autorità nazionale di regolazione dello Stato membro a norma dell’ del regolamento (UE) n. 1227/2011.
Storico versioni
Questo articolo non ha mai subito modificazioni dalla sua pubblicazione.
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