Art. 8

Adeguamento all’inflazione

In vigore dal 8 set 2025
Adeguamento all’inflazione (1)   Se la somma delle tasse individuali calcolate per ciascun RRM in applicazione dell’, paragrafi da 1 a 7, e delle tasse fatturate alle IIP in applicazione dell’, paragrafo 1, è inferiore ai costi ammissibili individuati in applicazione dell’, paragrafo 1, gli importi stabiliti all’, paragrafo 1, all’, paragrafo 1, lettera a), e paragrafo 2, e all’, paragrafi 2, 3 e 4, sono aumentati del tasso d’inflazione dell’Unione con effetto nell’anno successivo. (2)   Il tasso d’inflazione dell’Unione da applicare è il tasso di cambio per gli ultimi 12 mesi pubblicato in «IPCA Eurostat (tutte le voci) - tutti i paesi dell’Unione europea» nel maggio precedente all’anno in cui avrà effetto l’aumento. (3)   L’Agenzia pubblicherà gli importi aumentati di cui al paragrafo 1 entro il 30 giugno dell’anno precedente a quello in cui avrà effetto l’aumento.
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