Art. 4

Obbligo di pagamento delle tasse: RRM

In vigore dal 8 set 2025
Obbligo di pagamento delle tasse: RRM (1)   L’RRM paga una tassa annuale calcolata in applicazione dell’. Tutte le tasse sono pagate in EUR. (2)   Entro il 31 gennaio di ogni anno l’Agenzia invia all’RRM la fattura della tassa annuale da pagare entro il termine di quattro settimane. La fattura contiene informazioni dettagliate sulle modalità di calcolo della tassa. L’Agenzia e l’RRM possono stabilire di comune accordo che le fatture d’importo superiore a 250 000 EUR siano pagate a rate. Il termine ultimo di pagamento dell’ultima rata per le fatture comprese tra 250 000 EUR e 1 000 000 EUR è il 30 giugno e per le fatture superiori a 1 000 000 EUR è il 30 settembre. (3)   Se un soggetto chiede di diventare un RRM, l’Agenzia gli invia una fattura pari al 50 % della componente fissa d’iscrizione in applicazione dell’, paragrafo 1, lettera a), e accoglie la domanda solo dopo il pagamento della fattura. Se l’Agenzia respinge la domanda perché il soggetto non soddisfa i requisiti di cui all’atto delegato adottato in conformità dell’articolo 9 bis, paragrafo 6, del regolamento (UE) n. 1227/2011 o di cui all’ del regolamento di esecuzione (UE) n. 1348/2014, il soggetto non ha diritto al rimborso della tassa pagata. Dopo la registrazione o l’autorizzazione del soggetto come RRM, l’Agenzia gli invia la fattura della tassa residua, che consiste nel 50 % della componente fissa d’iscrizione in applicazione dell’, paragrafo 1, lettera a), e nella componente basata sulle registrazioni delle operazioni in applicazione dell’, paragrafo 4, a meno che l’RRM non dichiari che comunicherà unicamente dati fondamentali. (4)   Gli RRM che cessano di essere autorizzati o registrati dall’Agenzia non hanno diritto al rimborso delle tasse pagate o all’esenzione dalle tasse dovute.
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Obbligo di pagamento delle tasse: RRM (Art. 4 Decisione (UE) 2025/1771) — Testo vigente | Portale Normativo