Art. 3
Termini
In vigore dal 6 mar 2025
Termini
1. L’RSUE risponde alle domande d’accesso iniziali e di conferma entro quindici (15) giorni lavorativi dalla data di registrazione della domanda.
2. In caso di domande imprecise o di portata troppo ampia, l’RSUE contatta tempestivamente il richiedente al fine di chiarire la richiesta o limitarne la portata conformemente all’, paragrafi 2 e 3, del regolamento.. In assenza di risposta da parte del richiedente entro dieci giorni lavorativi, l’RSUE contatta nuovamente il richiedente concedendo cinque giorni lavorativi supplementari per chiarire la richiesta o limitarne la portata in modo da consentire all’RSUE di individuare i documenti richiesti e di trattare la domanda in modo efficiente. Se il richiedente non fornisce un chiarimento o una limitazione della portata, la domanda si considera respinta. Il termine per la risposta decorre solo dal momento in cui l’RSUE riceve le informazioni pertinenti dal richiedente.
3. In casi eccezionali, come previsto all', paragrafo 3, o all', paragrafo 2, del regolamento, i termini possono essere prorogati di quindici giorni lavorativi, in particolare:
a)
nel caso di domande complesse o che comportano un grande volume di dati o documenti;
b)
se una richiesta richiede la consultazione di un’istituzione o di un organo o organismo dell’Unione, di una missione o di un’operazione nell’ambito della politica di sicurezza e di difesa comune o di uno Stato membro; oppure
c)
se è necessario consultare un terzo.
Il richiedente deve essere informato di tale proroga e dei relativi motivi.
Storico versioni
Questo articolo non ha mai subito modificazioni dalla sua pubblicazione.
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