Art. 7
Consultazione di un RSUE
In vigore dal 6 mar 2025
Consultazione di un RSUE
1. Le richieste di consultazione di un RSUE da parte di uno Stato membro o di un’altra istituzione o un altro organo o organismo dell’Unione che ha ricevuto una domanda relativa a un documento in suo possesso, ma che proviene da un RSUE, sono presentate per posta elettronica all’indirizzo EUSR-ACCESS-TO-DOCUMENTS@eeas.europa.eu.
2. L’RSUE esprime il suo parere tempestivamente, tenendo conto dell’eventuale termine applicabile per fornire una risposta, e al più tardi entro cinque giorni lavorativi.
Storico versioni
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