Art. 8
Documenti classificati
In vigore dal 6 mar 2025
Documenti classificati
1. Se una domanda di accesso a un documento riguarda un documento contemplato dall’ del regolamento o un altro documento classificato in virtù delle disposizioni dell’istituzione interessata che proteggono interessi essenziali dell’Unione europea o di uno o più Stati membri, tale domanda è trattata da funzionari abilitati a prendere conoscenza del documento.
2. Qualsiasi decisione di rifiuto dell’accesso a tutto o parte di un documento classificato sarà motivata sulla base delle eccezioni enumerate all’ del regolamento. Se l’accesso al documento richiesto non può essere rifiutato sulla base di tali eccezioni, il funzionario incaricato della domanda provvede affinché il documento sia declassificato prima di essere inviato al richiedente.
Storico versioni
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