Art. 10

Pubblicazione di documenti

In vigore dal 6 mar 2025
Pubblicazione di documenti 1.   I documenti resi pubblici da un RSUE a seguito di una domanda di accesso ai documenti sono pubblicati con il sostegno del SEAE e salvati, a tal fine, nel registro pubblico del SEAE. 2.   In linea con l’ del regolamento, i documenti contemplati da tale disposizione sono iscritti nel registro pubblico del SEAE solo con il consenso dell’originatore.
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