Art. 10
Pubblicazione di documenti
In vigore dal 6 mar 2025
Pubblicazione di documenti
1. I documenti resi pubblici da un RSUE a seguito di una domanda di accesso ai documenti sono pubblicati con il sostegno del SEAE e salvati, a tal fine, nel registro pubblico del SEAE.
2. In linea con l’ del regolamento, i documenti contemplati da tale disposizione sono iscritti nel registro pubblico del SEAE solo con il consenso dell’originatore.
Storico versioni
Questo articolo non ha mai subito modificazioni dalla sua pubblicazione.
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