Art. 4

Trattamento delle risposte

In vigore dal 6 mar 2025
Trattamento delle risposte 1.   Le risposte alle domande iniziali sono firmate dal capo dell’ufficio dell’RSUE, che funge da corrispondente per l’accesso ai documenti presso il pertinente ufficio dell’RSUE. In assenza di un capo ufficio, l’RSUE nomina un corrispondente per l’accesso ai documenti tra i membri del personale. 2.   Le risposte alle domande di conferma sono firmate dal pertinente RSUE. 3.   Fatti salvi i paragrafi precedenti, ai fini del trattamento delle domande di accesso ai documenti, nelle fasi sia iniziale che di conferma, la squadra «Trasparenza» del SEAE fornisce sostegno e consulenza agli RSUE e ai loro uffici. L’alto rappresentante dell’Unione per gli affari esteri e la politica di sicurezza è consultato, se del caso, in merito alla decisione da adottare in casi complessi.
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