Art. 6
Documenti di terzi detenuti da un RSUE
In vigore dal 6 mar 2025
Documenti di terzi detenuti da un RSUE
1. Quando un RSUE riceve una domanda di accesso a un documento da esso detenuto, ma che proviene da un terzo, quest’ultimo è consultato, a meno che non sia chiaro che il documento deve o non deve essere divulgato, alla luce delle eccezioni previste dal regolamento.
2. L’accesso al documento è concesso senza consultazione del terzo se il documento è già stato reso pubblico dal suo autore, è già stato reso accessibile al pubblico da un’altra istituzione o un altro organo dell’UE o se è chiaro che la divulgazione, o la divulgazione parziale, del suo contenuto non pregiudicherebbero manifestamente alcuno degli interessi di cui all’ del regolamento.
3. Il terzo deve essere consultato se il documento rientra nell’ambito di applicazione dell’ del regolamento o se il documento proviene da uno Stato membro e lo Stato membro ha chiesto all’RSUE di non comunicare a terzi il documento senza il suo previo accordo a norma dell’, paragrafo 5, del regolamento. La richiesta dello Stato membro deve essere presentata per iscritto.
4. Il terzo è consultato per iscritto e dispone di un termine ragionevole per rispondere, tenendo conto dei termini di cui al precedente . Il terzo esprime il proprio parere per iscritto.
5. In assenza di risposta da parte del terzo entro il termine prescritto, o se il terzo non è identificabile o rintracciabile, l’RSUE decide in merito alla domanda alla luce delle eccezioni previste dal regolamento, tenendo conto degli interessi legittimi del terzo sulla base delle informazioni a disposizione dell’RSUE.
6. Qualora intenda dare accesso a un documento contro il parere esplicito del terzo, l’RSUE lo informa della propria intenzione di divulgare il documento entro il termine applicabile ai sensi del regolamento.
Storico versioni
Questo articolo non ha mai subito modificazioni dalla sua pubblicazione.
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