Art. 1
Ambito di applicazione
In vigore dal 6 mar 2025
Ambito di applicazione
Qualsiasi cittadino dell’Unione europea e qualsiasi persona fisica o giuridica che risieda o abbia la sede sociale in uno Stato membro ha un diritto d’accesso ai documenti redatti o ricevuti dagli RSUE, secondo i principi, le condizioni e le limitazioni definiti nel regolamento (CE) n. 1049/2001 relativo all’accesso del pubblico ai documenti del Parlamento europeo, del Consiglio e della Commissione (di seguito il «regolamento») e nelle disposizioni di attuazione di cui alla presente decisione.
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