Art. 10
Capo dell’AESD
In vigore dal 9 dic 2024
Capo dell’AESD
1. Il capo dell’AESD è responsabile della gestione amministrativa e finanziaria dell’AESD ed è il rappresentante legale dell’AESD.
2. Sotto la direzione e la responsabilità generale dell’alto rappresentante, il capo dell’AESD assicura il funzionamento dell’AESD, nonché un ambiente di lavoro sicuro e inclusivo, mantenendo nel contempo un elevato livello di competenze, professionalità e standard etici nella gestione del segretariato dell’AESD, e assicura efficienza ed efficacia nello svolgimento delle attività dell’AESD.
3. Il capo dell’AESD è responsabile dinanzi al comitato direttivo delle attività connesse allo svolgimento della missione, degli obiettivi e dei compiti dell’AESD.
4. Il capo dell’AESD fornisce consulenza e assistenza al comitato direttivo e al consiglio accademico esecutivo in merito all’organizzazione e alla gestione complessive delle attività di formazione e di istruzione dell’AESD.
5. Il capo dell’AESD è incaricato della relazione annuale dell’AESD, anche per quanto riguarda le spese finanziarie, contenente lo stato di avanzamento della sua missione e dei suoi obiettivi, nonché è incaricato dell’attuazione di eventuali orientamenti strategici forniti dal Consiglio in seguito alla loro approvazione da parte del comitato direttivo.
6. Il capo dell’AESD presenta un piano di lavoro annuale al comitato direttivo sulla base delle proposte presentate dai membri della rete di cui all’, in stretta cooperazione con il SEAE e, se del caso, relativamente ai finanziamenti, con la Commissione.
7. Il capo dell’AESD presenta al comitato direttivo uno stato di previsione delle entrate e delle spese dell’AESD entro il 15 giugno di ogni anno. Previa approvazione del comitato direttivo, il capo dell’AESD trasmette alla Commissione lo stato di previsione delle entrate e delle spese.
Storico versioni
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