Art. 7
Rete
In vigore dal 9 dic 2024
Rete
1. L’AESD è organizzato come una rete che riunisce gli erogatori di pertinenti attività di formazione e di istruzione, vale a dire istituti, scuole, accademie, università, istituzioni, centri di eccellenza e altri operatori specializzati in politica della sicurezza e della difesa all’interno dell’Unione, civili e militari, identificati dagli Stati membri.
2. L’AESD stabilisce stretti collegamenti e coopera con le istituzioni, gli organi e gli organismi competenti dell’Unione, in particolare l’Istituto dell’Unione europea per gli studi sulla sicurezza.
3. L’AESD si avvale delle competenze di organizzazioni internazionali, governative o non governative e di altri attori pertinenti, quali gli istituti nazionali di formazione e di istruzione di paesi terzi, ove opportuno e in linea con il quadro istituzionale dell’Unione, che possono ottenere lo status di «partner associati della rete», le cui modalità dettagliate sono concordate dal comitato direttivo.
Storico versioni
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