Art. 5
Capacità giuridica
In vigore dal 9 dic 2024
Capacità giuridica
1. L’AESD dispone della capacità giuridica necessaria per svolgere i suoi compiti e realizzare i suoi obiettivi, in particolare per concludere contratti e accordi amministrativi necessari al suo funzionamento, acquistare o alienare beni mobili e immobili, procurarsi servizi e forniture, liquidare il suo passivo, detenere conti bancari e stare in giudizio.
2. Gli Stati membri provvedono a conferire all’AESD la capacità giuridica riconosciuta alle persone giuridiche dal rispettivo diritto. L’eventuale responsabilità che può gravare sull’AESD è coperta dai fondi di cui dispone in conformità della presente decisione.
Storico versioni
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