Art. 8

Comitato direttivo

In vigore dal 9 dic 2024
Comitato direttivo 1.   Il comitato direttivo è composto da un rappresentante nominato da ciascuno Stato membro. Esso si riunisce almeno quattro volte all’anno. Ciascun membro del comitato può essere rappresentato o accompagnato da un supplente. Un rappresentante del SEAE partecipa alle riunioni del comitato direttivo senza diritto di voto. 2.   Il comitato direttivo è presieduto da un rappresentante dell’alto rappresentante. Il presidente agevola le discussioni sull’orientamento strategico, garantisce la coerenza delle politiche e guida gli sforzi volti al raggiungimento del consenso tra i membri, al fine di rafforzare il contributo dell’AESD a una PSDC efficiente ed efficace. 3.   Il comitato direttivo adotta le decisioni necessarie per quanto riguarda l’adempimento e la supervisione della missione e degli obiettivi dell’AESD, nonché il funzionamento generale della rete. In particolare, il comitato direttivo: a) garantisce la sinergia e la complementarità delle attività tra la formazione civile e militare e le attività connesse, rispettando gli standard e le certificazioni nazionali; b) approva il programma di lavoro annuale dell’AESD nonché le proposte di bilancio annuali e le relative modifiche; c) approva le relazioni annuali sulle attività di formazione e di istruzione dell’AESD e le raccomandazioni ivi contenute; d) seleziona le attività di formazione e di istruzione da svolgere nell’ambito dell’AESD, stabilendo le priorità al riguardo, e approva ogni anno eventuali compiti specifici per le attività di formazione e di istruzione che l’AESD deve svolgere conformemente alla sua missione e ai suoi obiettivi, tenendo conto degli obblighi di formazione e delle risorse disponibili; e) adotta i curricula di tutte le attività di formazione e istruzione dell’AESD; e f) decide in merito all’apertura alla partecipazione di paesi terzi ad attività specifiche di formazione e istruzione dell’AESD, in linea con il quadro istituzionale dell’Unione. 4.   Il comitato direttivo fornisce un orientamento globale per i lavori del consiglio accademico, del capo e del segretariato dell’AESD. 5.   Il comitato direttivo: a) nomina i presidenti del consiglio accademico esecutivo e delle sue diverse configurazioni; b) approva il regolamento interno del consiglio accademico esecutivo; c) approva lo stato di previsione delle entrate e delle spese dell’AESD di cui all’, paragrafo 7; d) approva gli eventuali contributi finanziari volontari di cui all’. 6.   Il capo dell’AESD, il segretariato dell’AESD, il presidente del consiglio accademico esecutivo e, se del caso, i presidenti delle varie configurazioni del consiglio accademico esecutivo, nonché rappresentanti della Commissione e delle altre istituzioni dell’Unione, del SEAE, o di altri organi o organismi dell’Unione, possono partecipare alle riunioni del comitato direttivo senza diritto di voto. 7.   Il comitato direttivo delibera a maggioranza qualificata quale definita all’, paragrafo 4 del trattato sull’Unione europea. Esso delibera a maggioranza semplice per l’approvazione del proprio regolamento interno e per altre decisioni procedurali. 8.   Qualora l’AESD riceva un contributo pluriennale dal bilancio generale dell’Unione, il comitato direttivo approva, all’unanimità, la proposta di bilancio annuale.
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